Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19871 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19871 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del suo legale rappresentante pro -tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3270/2019, pubblicata il 16 maggio 2019;
Vendita – Cessione d’azienda – Risarcimento danni
R.G.N. 19743/19
C.C. 11/6/2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
visti l’atto di rinuncia al ricorso del 22 maggio 2024, cui ha fatto seguito l’accettazione della rinuncia a cura della controricorrente del 27 maggio 2024;
FATTI DI CAUSA
1. -La RAGIONE_SOCIALE conveniva, davanti al Tribunale di Roma, AVV_NOTAIO NOME, chiedendo che la convenuta -quale cedente, con atto del 15 ottobre 1999, dell’azienda avente ad oggetto il commercio al minuto di preziosi e articoli da regalo, attività svolta nell’unità immobiliare concessa in locazione da COGNOME NOME -fosse condannata ad eseguire i lavori di ripristino dell’immobile locato, in ragione della violazione delle norme urbanistiche perpetrata in fase di ristrutturazione dell’immobile, nonché al risarcimento dei danni conseguenti alle inesatte informazioni fornite dalla cedente alla cessionaria sull’adesione della locatrice alla domanda di sanatoria e sulla prosecuzione del contratto di locazione.
Si costituiva in giudizio COGNOME NOME, la quale contestava il fondamento delle domande azionate, chiedendone il rigetto.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 517/2012, depositata il 12 gennaio 2012, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta ad ottenere l’esecuzione dei lavori di ripristino e condannava, a titolo di risarcimento danni, COGNOME NOME al pagamento, in favore
della RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 120.000,00.
-Avverso la pronuncia di primo grado proponeva appello COGNOME NOME, la quale chiedeva che la sentenza appellata fosse riformata in ordine alla disposta condanna al risarcimento dei danni ovvero che ne fosse ridotto l’ammontare.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione la RAGIONE_SOCIALE, la quale si opponeva all’accoglimento del gravame spiegato, chiedendone il rigetto.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.
-Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, COGNOME NOME.
Ha resistito, con controricorso, l’intimata COGNOME di RAGIONE_SOCIALE
-La ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto del 22 maggio 2024, cui è seguita l’accettazione della controricorrente con atto del 27 maggio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. nonché, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito totalmente ignorato l’eccezione di giudicato esterno, relativa ad altra sentenza d’appello confermata dalla Corte di cassazione,
pronunciata fra le medesime parti in ordine al medesimo contratto di compravendita stipulato tra le stesse e ai medesimi eventi anteriori e successivi a quest’ultimo.
Circostanza peraltro rilevante anche ai fini della valutazione equitativa espressamente effettuata dal giudice d’appello per quantificare il danno asseritamente subito da controparte.
2. -Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con riguardo al contratto stipulato tra le parti il 15 ottobre 1999, per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante il contratto di cessione d’azienda concluso dalle parti con scrittura privata autenticata, costituente prova legale, nonostante lo stesso contenesse numerosi riferimenti alla piena consapevolezza del fatto che la precedente proprietaria dell’unità immobiliare ove era esercitata l’azienda avesse già manifestato la sua indisponibilità a prorogare il contratto di locazione o comunque a stipularne uno nuovo.
3. -Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1440 e 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale omesso di indicare gli elementi su cui aveva fondato la pretesa sussistenza di un dolo incidente, il cui onere sarebbe gravato sulla RAGIONE_SOCIALE, negando che le deduzioni dell’appellante fossero idonee ad escludere l’integrazione della fattispecie delineata dall’art. 1440 c.c. sul dolo incidente posto a fondamento della domanda risarcitoria, così invertendo l’onere probatorio gravante sulle parti.
4. -Con il quarto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., per avere la Corte del gravame fatto ricorso ad una valutazione equitativa senza tener conto dell’altro giudizio vertente tra le parti e senza dedurre alcuna difficoltà probatoria rispetto alla quantificazione dei danni nel lor preciso ammontare, nonché indicando eventi ben determinabili nel loro costo, come il computo delle spese processuali, o eventi che non avrebbero costituito un reale depauperamento, come l’acquisto dell’immobile.
-Sennonché, come anzidetto, con atto del 22 maggio 2024, la ricorrente ha rinunciato al giudizio e, con successivo atto del 27 maggio 2024, la controricorrente ha accettato la rinuncia.
Entrambi gli atti sono stati depositati in via telematica.
Ne consegue che, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità, senza che siano regolate le spese del giudizio, in ragione dell’intervenuta adesione alla rinuncia (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9474 del 22/05/2020; Sez. 6-L, Sentenza n. 3971 del 26/02/2015).
Per effetto della rinuncia, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19071 del 18/07/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015).
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda