Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29339 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29339 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto: Usucapione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11526/2023 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, nel cui studio in INDIRIZZO, sono elettivamente domiciliati.
-controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 917/2023 resa dalla Corte d’Appello di Milano, il 10/01/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dalla dott.ssa NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con atto di citazione notificato il 12/01/2018, NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Milano i figli NOME COGNOME ed NOME COGNOME, chiedendo che venisse accertato l’intervenuto acquisto, da parte sua, per usucapione della proprietà dell’appartamento, sito in Milano, INDIRIZZO.
Costituitisi in giudizio, NOME ed NOME COGNOME chiesero il rigetto della domanda.
In seguito al decesso dell’attore e all’interruzione del processo, fu proposto ricorso per riassunzione dalla moglie di quest’ultimo, NOME COGNOME, che insistette per l’accoglimento della domanda di usucapione in suo favore del bene.
Con sentenza n. 7730/2021, pubblicata in 27/09/2021, il Tribunale di Milano dichiarò l’inammissibilità delle domande proposte da NOME COGNOME nei confronti di NOME ed NOME COGNOME, dichiarò questi ultimi attuali comproprietari dell’immobile, accertò l’illegittima occupazione dello stesso da parte della COGNOME a decorrere dal 05/10/2019, ordinò alla stessa l’immediato rilascio e la condannò al pagamento della somma di € 24.000,00 a titolo di indennità di occupazione per il periodo ottobre 2019-settembre 2021.
Il giudizio di gravame, instaurato da NOME COGNOME, si concluse, nella resistenza di NOME ed NOME COGNOME, con la sentenza n. 917/2023, pubblicata il 16/03/2023, con la quale la Corte d’Appello di Milano rigettò l’appello, dichiarando l’ammissibilità della domanda proposta dall’appellante, ma rigettandola nel merito, stante la qualificabilità del rapporto col bene in termini di detenzione e non di possesso in assenza di interversione.
Contro la predetta sentenza, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Si difendono con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1144 e 1158 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito escluso il possesso dell’immobile in capo all’AVV_NOTAIO.
Col secondo motivo, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito omesso di considerare le deduzioni istruttorie idonee a dimostrare inequivocabilmente il dissidio esistente tra l’AVV_NOTAIO e i figli NOME ed NOME.
Col terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 948 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto sussistente la probatio diabolica necessaria per l’accoglimento della domanda di rivendicazione del possesso proposta dai controricorrenti.
Col quarto motivo, si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte d’Appello ammesso la prova per testimoni.
Col quinto motivo, si lamenta il vizio di motivazione nella veste di intrinseca ed insindacabile contraddizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito ritenuto che gli atti giudiziari con i quali NOME COGNOME aveva difeso i figli nei confronti del condominio, qualificandoli espressamente come proprietari dell’appartamento, andassero considerati come riconoscimenti impliciti della piena proprietà ed
inequivoca manifestazione all’esterno del riconoscimento dell’altruità del bene.
Preliminarmente, con memoria del 8/7/2024, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, per avere transatto la controversia con la controparte, chiedendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc. civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Non avendo le altre parti aderito alla rinuncia, deve disporsi la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2024.