Rinuncia al ricorso: come e perché si estingue un procedimento in Cassazione
La rinuncia al ricorso è uno strumento processuale che consente a una parte di abbandonare l’impugnazione precedentemente avviata. Questa scelta determina la fine del procedimento, ma le conseguenze, specialmente per quanto riguarda le spese legali, possono variare. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce cosa accade quando alla rinuncia si accompagna la mancata costituzione della controparte, portando a una declaratoria di estinzione del giudizio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da una società agricola contro un decreto emesso dal Tribunale di Treviso. Il decreto era sfavorevole alla società e riguardava una controversia con un’altra azienda agricola, dichiarata fallita e in liquidazione. La società ricorrente aveva quindi deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione per ottenere una riforma della decisione.
Tuttavia, in un momento successivo alla presentazione del ricorso, la stessa società ha cambiato strategia. Con un atto formale datato 29 aprile 2024, ha comunicato alla Corte la propria volontà di rinunciare al ricorso, di fatto ponendo fine alla propria iniziativa giudiziaria.
La Decisione della Corte e gli Effetti della Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, ha preso atto della volontà della parte ricorrente. L’elemento decisivo, oltre alla rinuncia stessa, è stato un altro fattore processuale: la controparte, ovvero l’azienda in liquidazione, non si era mai formalmente costituita nel giudizio di Cassazione. Questo significa che non aveva depositato atti difensivi né nominato un avvocato per resistere al ricorso.
Sulla base di questi due elementi – la rinuncia al ricorso da un lato e la mancata costituzione della parte resistente dall’altro – la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa decisione pone fine in modo definitivo al procedimento dinanzi alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è concisa ma giuridicamente solida, fondandosi sull’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. La norma disciplina proprio gli effetti della rinuncia nel giudizio di Cassazione. Il Collegio ha osservato che la rinuncia della ricorrente è l’atto che innesca l’estinzione del processo. Inoltre, poiché la parte resistente non si era costituita, non aveva partecipato attivamente al giudizio e, di conseguenza, non aveva sostenuto spese legali per difendersi in quella sede. Pertanto, la Corte ha stabilito che non era necessario adottare alcuna statuizione sulle spese di lite. In sostanza, ogni parte si fa carico delle proprie spese, e la vicenda si chiude senza ulteriori conseguenze economiche per la rinunciante.
Le Conclusioni
L’ordinanza offre un chiaro esempio delle implicazioni pratiche della rinuncia al ricorso. Questo atto non solo chiude il contenzioso, ma, se la controparte non ha ancora partecipato attivamente al giudizio, può evitare alla parte rinunciante la condanna al pagamento delle spese legali. La decisione evidenzia l’importanza della tempestività delle scelte processuali: una rinuncia effettuata prima che la controparte si costituisca in giudizio semplifica notevolmente la chiusura della lite, rendendola più rapida ed economicamente vantaggiosa per chi decide di non proseguire con l’impugnazione.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso per Cassazione?
La rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ovvero la sua chiusura definitiva senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.
Perché la Corte non ha deciso sulle spese di lite?
La Corte non ha emesso alcuna statuizione sulle spese perché la parte resistente (la controparte) non si era costituita in giudizio. Di conseguenza, non avendo partecipato al procedimento di Cassazione, non aveva sostenuto costi che potessero essere rimborsati.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare estinto il giudizio in questo caso?
Il fondamento è l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che regola specificamente la rinuncia al ricorso e i suoi effetti nel giudizio di Cassazione, prevedendo l’estinzione del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25926 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25926 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18411/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di TREVISO n. 131/2019 depositato il 24/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio, rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione con atto del 29.4.2024;
che la parte resistente non si è costituita in giudizio e, pertanto, nessuna statuizione deve adottarsi le spese di lite;
P.Q.M.
Visto l’art. 391 c.p.c.
Dichiara estinto il giudizio. Così deciso il 26.6.2024