Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21509 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21509 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28517/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME NOME giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 908/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata in data 01/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Fatti di causa
NOME COGNOME convenne in giudizio NOME COGNOME e il germano NOME. Premettendo di essere proprietaria, unitamente al fratello, d’un immobile, nonché del terrazzo prospiciente l’edificio, chiese accertarsi che la convenuta non vantava diritto di servitù o altro diritto reale sull’anzidetto terrazzo.
COGNOME, oltre al rigetto della domanda, in via riconvenzionale chiese dichiararsi la nullità del testamento, risalente al 6/6/1964, di NOME COGNOME, assumendo essere stata prevista una sostituzione fedecommissaria, così pervenendosi alla conclusione che la terrazza e la restante porzione dell’immobile, quale unica rede di NOME COGNOME, si appartenesse a lei.
NOME e NOME COGNOME – chiamati in causa dalla convenuta, usufruttuaria, in quanto nudi proprietari – aderendo alle difese della convenuta, a loro volta, chiesero fosse accertata l’esistenza di una servitù di passaggio a favore dell’unità abitativa di loro proprietà, posta al terzo piano dell’edificio, e a carico della terrazza e della scala centrale.
Con altro e successivo atto di citazione l’COGNOME convenne in giudizio la COGNOME e gli COGNOME, oltre al germano NOME, perché fosse dichiarata inefficace la disposizione testamentaria di NOME COGNOME nella parte in cui aveva assegnato alla COGNOME l’usufrutto successivo all’usufrutto (sempre disposto dallo stesso testatore) della coniuge NOME COGNOME sulla stanza da bagno, sita al primo piano del fabbricato, con condanna a risarcire il danno procurato con l’occupazione.
Il Tribunale, riunite le due cause, dichiarato valido il testamento olografo, accertò che il terrazzo era di esclusiva
proprietà dei germani COGNOME e che non sussisteva alcun diritto in favore dei convenuti, che condannò ad astenersi da ogni turbativa. Infine, condannò la COGNOME a ripristinare l’ispezionabilità di un pozzo.
La Corte d’appello di Brescia, alla quale si erano rivolti NOME e NOME COGNOME, anche nella qualità di eredi di NOME COGNOME e, in via incidentale, gli appellati NOME COGNOME, e NOME COGNOME, acquirente dei diritti di spettanza di NOME COGNOME, rigettò entrambi i gravami.
Avverso la sentenza d’appello gli COGNOME proposero ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, NOME COGNOME e NOME COGNOME resistettero con controricorso.
Questa Corte, con la sentenza n. 10075/2018, accolse il terzo motivo e rigettò nel resto.
Riassunta la causa, la Corte del rinvio, parzialmente riformata la sentenza del Tribunale, accertò che con il testamento di cui si tratta era stato costituito a favore dell’appartamento posto al terzo piano, di proprietà di NOME COGNOME e a carico dell’immobile di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, una servitù di passaggio <>.
Avverso quest’ultima sentenza NOME COGNOME ed NOME COGNOME propongono ricorso sulla base di unitaria censura.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Con atto del 7/5/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso e il 10/5/2024, con accettazione della stessa.
Il Procuratore Generale in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria d’estinzione del giudizio.
Ragioni della decisione
Rileva la Corte, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione che la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese (cfr. art. 391 cpc). La forma del provvedimento è l’ordinanza anche all’esito di pubblica udienza (v. SSUU ordinanza n. 19169/2017).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 maggio