Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4591 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4591 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7447-2018 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO (Codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona dei due associati, NOME COGNOME e NOME COGNOME (Codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa congiuntamente e di sgiuntamente dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE pec: EMAIL) in forza di delega in calce al riscorso per Cassazione ed elettivamente domiciliato presso lo RAGIONE_SOCIALE di quest’ultima in Roma, INDIRIZZO NOMEINDIRIZZO nINDIRIZZO 61.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede a Jesi (AN), in INDIRIZZO, C.F. e P_IVAIVA P_IVA, in persona del RAGIONE_SOCIALEtore Dott.ssa NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ancon a (c.f.
CODICE_FISCALE) ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo RAGIONE_SOCIALE, sito in INDIRIZZO, come da procura speciale in atti.
-controricorrente –
avverso il decreto n. 781/2018 emesso, nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. R.g. 1396/2017, dal Tribunale di Ancona, II° Sez. pubblicato il 26.1.2018 e rubricato al numero di R.G. 7447/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
che lo RAGIONE_SOCIALE, in persona dei due associati, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha proposto ricorso principale per la cassazione del decreto n. 781/2018 emesso nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. rubricato al NRG NUMERO_DOCUMENTO/2017 del Tribunale di Ancona, II° Sez., pubblicato il 26.1.2018, e comunicato il 29.1.2018, che aveva respinto l’opposizione e confermato l’esclusione del credito insinuato; avente R.G. n. 7447/2018, con udienza di discussione del ricorso in Camera di Consiglio
-che veniva pertanto istaurato il presente giudizio, fissata, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis 1 c.p.c., per il giorno 16.1.2024;
che, con atto ritualmente notificato, la curatela del Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha proposto controricorso per la conferma del predetto decreto;
che le parti, medio tempore, hanno raggiunto un accordo transattivo ed hanno inteso rinunciare, rispettivamente, al predetto ricorso e controricorso;
che in esecuzione del predetto accordo, in data 23 novembre 2023, lo RAGIONE_SOCIALE, in persona dei due associati NOME COGNOME e NOME COGNOME, depositava atto di rinuncia al ricorso per cassazione introduttivo del presente giudizio;
che, sempre in esecuzione del predetto accordo, a seguito del deposito del presente atto da parte del fallimento RAGIONE_SOCIALE, il predetto RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a sua volta ad accettare ex art. 390 c.p.c. la rinuncia al controricorso formalizzato dalla RAGIONE_SOCIALEtela; – che si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio.
che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 16.01.2024