La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio: Analisi di un Caso Pratico
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui una parte decide di abbandonare l’impugnazione presentata. Questo gesto, se accettato dalla controparte, ha conseguenze definitive sull’esito del procedimento, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso che illustra chiaramente come l’estinzione del giudizio derivi direttamente da questa scelta.
I Fatti di Causa
Una dipendente di un’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) aveva avviato una causa per ottenere il riconoscimento economico corrispondente a mansioni superiori, specificamente quelle di direttore di struttura complessa, svolte a partire dal febbraio 2010.
Inizialmente, il Tribunale di primo grado aveva accolto la sua domanda. Tuttavia, la decisione è stata ribaltata dalla Corte d’Appello che, accogliendo l’appello principale dell’ASP e rigettando quello incidentale della lavoratrice, ha respinto le sue richieste.
Contro la sentenza d’appello, la dipendente ha proposto ricorso per cassazione, portando la controversia dinanzi alla Suprema Corte.
Il Ricorso in Cassazione e la Rinuncia al Ricorso
Il percorso del giudizio in Cassazione ha preso una svolta inaspettata. Prima che la Corte potesse esaminare nel merito i motivi del ricorso, la ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo atto è stato a sua volta formalmente accettato dall’Azienda Sanitaria, la parte controricorrente.
Questo passaggio è cruciale: la combinazione della rinuncia di una parte e dell’accettazione dell’altra attiva un meccanismo specifico previsto dal codice di procedura civile.
Le Conseguenze della Rinuncia Accettata
L’articolo 390 del codice di procedura civile stabilisce che la parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o la discussione. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti e, se accettata, produce l’estinzione del procedimento.
L’articolo 391, a sua volta, chiarisce che sulla rinuncia la Corte provvede con ordinanza e che il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo. Tuttavia, nel caso specifico, la Corte non ha disposto nulla sulle spese.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza della Cassazione sono dirette e consequenziali. La Corte ha preso atto della formale rinuncia al ricorso da parte della dipendente e della successiva accettazione da parte dell’ASP.
Di fronte a questi due atti formali, il destino del processo era segnato. La Corte non ha dovuto far altro che applicare la legge, dichiarando l’estinzione del giudizio. Non essendoci una decisione nel merito né una soccombenza, la Corte ha specificato che non vi erano i presupposti per disporre provvedimenti sulle spese legali né per il cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’, una sanzione prevista per chi perde l’impugnazione.
Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un importante aspetto della procedura civile: la volontà delle parti può determinare la fine del processo. La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, porta all’immediata estinzione del giudizio. La Corte Suprema, in questi casi, non entra nel merito della controversia ma si limita a un ruolo notarile, certificando la chiusura del procedimento. Ciò dimostra come, anche nell’ultimo grado di giudizio, le parti mantengano il potere di porre fine alla lite, evitando una pronuncia definitiva e le relative conseguenze economiche in termini di spese processuali.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se la parte che ha presentato il ricorso (ricorrente) vi rinuncia e la controparte (controricorrente) accetta tale rinuncia, il giudizio si estingue. La Corte di Cassazione, quindi, non emette una sentenza sul merito della questione, ma dichiara semplicemente chiuso il processo.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali?
Secondo l’articolo 391 c.p.c., il rinunciante dovrebbe rimborsare le spese. Tuttavia, nel caso specifico esaminato, la Corte non ha emesso alcun provvedimento sulle spese, probabilmente a seguito di un accordo implicito o esplicito tra le parti che l’accettazione della rinuncia sottintendeva.
Viene applicato il raddoppio del contributo unificato se il giudizio si estingue per rinuncia?
No. Come specificato nell’ordinanza, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché manca il presupposto della soccombenza, ovvero una parte che ha perso l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3525 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 12605/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso di lui in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 1 635/2017, pubblicata il 16 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 25 luglio 2014 NOME COGNOME ha chiesto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al l’erogazione del trattamento economico spettante al direttore di struttura complessa, comprensivo dell’indennità di incarico di struttura complessa e della indennità di esclusività, dal 1° febbraio 2010 in avanti sul presupposto di avere svolto mansioni superiori.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 140/2016, ha accolto il ricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello e NOME COGNOME ha presentato appello incidentale.
L a Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1635/2017, ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha depositato il 4 dicembre 2023 atto di rinuncia al ricorso, che è stato formalmente accettato dalla RAGIONE_SOCIALE. controricorrente.
Ne consegue che il giudizio è dichiarato estinto ex art. 390 c.p.c.
Non sono assunti , ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e atteso l’esito della causa, provvedimenti in ordine alle spese e al c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, l’11