Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Ferma
Nel complesso mondo della procedura civile, esistono meccanismi che possono portare alla conclusione anticipata di un contenzioso. Tra questi, la rinuncia al ricorso assume un ruolo cruciale, specialmente nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione. Un’ordinanza recente ci offre l’opportunità di analizzare le conseguenze dirette di tale atto: l’estinzione del giudizio.
Il Contesto del Caso: Dal Fallimento al Ricorso
La vicenda trae origine da una procedura fallimentare. Un creditore si era visto respingere la propria opposizione allo stato passivo di una società dichiarata fallita. In pratica, la sua richiesta di essere inserito tra i creditori da soddisfare non era stata accolta dal tribunale competente. Non accettando questa decisione, il creditore aveva deciso di portare la questione fino all’ultimo grado di giudizio, presentando un ricorso presso la Corte di Cassazione.
La Svolta Decisiva: La Rinuncia al Ricorso e l’Adesione della Controparte
Il percorso legale, tuttavia, ha subito un’inversione di rotta. In prossimità dell’udienza fissata per la discussione, il creditore ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso. Questo documento, debitamente notificato alla controparte (la curatela fallimentare della società), esprimeva la volontà di non proseguire con l’impugnazione. A sua volta, la curatela fallimentare ha manifestato la propria adesione a tale rinuncia. Questo passaggio è fondamentale, poiché l’accettazione della controparte consolida la volontà di porre fine alla controversia.
Le Motivazioni della Corte
Di fronte a questa situazione, il compito della Corte di Cassazione è diventato puramente procedurale. I giudici hanno preso atto della volontà concorde delle parti di non proseguire nel giudizio. La motivazione della decisione è pertanto semplice e diretta: la rinuncia del ricorrente, seguita dall’accettazione del controricorrente, determina l’estinzione del processo. La Corte non entra nel merito della questione originaria (l’ammissione del credito al passivo fallimentare), ma si limita a certificare la fine del contenzioso per volontà delle parti stesse. L’ordinanza, quindi, non stabilisce chi avesse ragione o torto, ma chiude formalmente il procedimento pendente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione del caso è l’estinzione del giudizio. Ciò significa che la decisione impugnata, ovvero il decreto del Tribunale che aveva respinto l’opposizione del creditore, diventa definitiva a tutti gli effetti. Il creditore non potrà più contestare quella decisione nelle sedi giudiziarie. Questo caso evidenzia come la rinuncia al ricorso sia uno strumento strategico che può essere utilizzato per diverse ragioni, come un accordo transattivo raggiunto tra le parti o una riconsiderazione delle probabilità di successo. Per le parti coinvolte, rappresenta una via d’uscita certa dal contenzioso, evitando ulteriori costi e tempi legati a un giudizio di Cassazione. Per il sistema giudiziario, consente di definire un procedimento, alleggerendo il carico di lavoro delle corti superiori.
Cosa accade quando una parte presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La presentazione di una rinuncia al ricorso manifesta la volontà di non proseguire con l’azione legale. Se, come nel caso di specie, la controparte accetta tale rinuncia, il processo si avvia verso la sua conclusione anticipata.
È sempre necessaria l’accettazione della controparte affinché la rinuncia sia efficace?
Il provvedimento evidenzia che la parte controricorrente ha ‘aderito’ alla rinuncia. Questo elemento è stato decisivo per la Corte nel dichiarare l’estinzione, suggerendo che l’accordo tra le parti rende definitiva la chiusura del procedimento.
Qual è la conseguenza finale di una rinuncia al ricorso accettata?
La conseguenza è l’estinzione del giudizio. Questo significa che la Corte non emette una sentenza sul merito della controversia, ma si limita a dichiarare concluso il processo. La decisione del grado precedente, che era stata impugnata, diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2333 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29278/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE COMO n. 1955/2015 depositato il 10/11/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
il ricorrente ha impugnato il provvedimento col quale il tribunale di Como ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
il Fallimento ha replicato con controricorso;
in prossimità dell’adunanza camerale è stato depositato un atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato, al quale la parte controricorrente ha aderito;
p.q.m.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione