Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6166 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6166 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 22356-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo titolare, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 474/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2018 R.G.N. 277/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del
29/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 22356/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza depositata il 15.5.2018, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso l’atto di accertamento con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le aveva richiesto la corresponsione di contributi non versati per sgravi illegittimamente fruiti ex l. n. 67/1988 e succ. mod.;
che avverso tale pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
che, nelle more RAGIONE_SOCIALEa decisione, parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato a parte controricorrente;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380bis .1, comma 2°, c.p.c.);
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, comporta il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020);
che, dato atto RAGIONE_SOCIALEa rinuncia RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, va senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
che, sebbene alla rinuncia al ricorso per cassazione cui non abbia fatto seguito l’accettazione RAGIONE_SOCIALE‘altra parte non si applichi (ferma restando l’estinzione del processo) l’art.
391, comma 4°, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, potendo questa Corte negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale RAGIONE_SOCIALEa condanna del rinunciante al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che parte ricorrente si è determinata alla rinuncia in conseguenza di Cass. n. 36773 del 2022, mercé la quale questa Corte ha espresso per la prima volta il principio di diritto regolativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie in una vicenda occorsa tra le stesse parti del presente procedimento, di talché non può negarsi, nella specie, la ricorrenza di giusti motivi per non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità;
che, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito del giudizio, non sussistono nemmeno i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018);
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del