Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30007 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13857/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO ( pec: EMAIL);
-ricorrente – contro
Oggetto: Fideiussione -Atto di rinuncia.
CC 3.10.2024
Ric. n. 13857/2021
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
COMUNE RAGIONE_SOCIALE CAMPOBASSO, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce alla presente comparsa di costituzione di nuovo difensore, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione (PEC EMAIL);
-resistente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO n. 334/2020 pubblicata il 18.11.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.10.2024 dalla
Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME;
Ritenuto che
l’ odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la decisione del Tribunale di Campobasso n.557/2017, con cui, accertata la responsabilità precontrattuale del Comune di Campobasso, come già dichiarato con sentenza non definitiva n.807/2013, il Comune medesimo veniva condannato – pur a fronte di una domanda di € 350,000,00 – al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 5.500,00, oltre iva ed interessi legali a far data dalla domanda, ed oltre al pagamento, in favore dell’ attrice delle spese di lite ; il Comune di Campobasso aveva resistito, chiedendo il rigetto dell’impugnazione e, a sua volta, proponendo appello incidentale;
l a Corte d’appello di Campobasso con sentenza n.334/2020 accoglieva l’appello incidentale del Comune di Campobasso e rigettava quello principale promosso dalla società RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; il Comune di Campobasso ha resistito con controricorso;
CC 3.10.2024
Ric. n. 13857/2021
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
ai fini della decisione del presente ricorso, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 360 bis.1 c.p.c.;
parte controricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
1. s uperfluo l’esame dei motivi del ricorso per cassazione in quanto, in prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato in data 23 settembre 2024 atto di rinuncia sottoscritto dal difensore della ricorrente a tale riguardo autorizzato come da procura in atti;
parte ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l’estinzione del presente giudizio con compensazione delle spese di lite, evidenziando che questa Corte con decisione n. 7498/2024 depositata in data 20/03/2024 ha rigettato il proprio ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva della stessa Corte d ‘a ppello di Campobasso che era stata emessa sull’ an della domanda risarcitoria per la quale nel presente giudizio si controverte sul quantum e condannato RAGIONE_SOCIALE alle spese in favore del Comune;
evidenzia che la proposizione del presente giudizio sul quantum della controversia si è resa necessaria, tenuto conto del silenzio serbato dal Giudice d’appello sulla propria richiesta di sospensione del processo ex art. 336 c.p.c. scaturita dalla esigenza di evitare una inutile duplicazione dei giudizi e dei relativi costi e, in relazione all ‘appena richiamata pronuncia sull’ an decisa in senso a sé sfavorevole, chiede sia pronunciata la declaratoria di estinzione del presente giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese tra le parti;
tanto evidenziato, va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità;
per quanto evidenziato dalla parte ricorrente e sopra meglio sintetizzato, sussistono giusti motivi per ritenere le
CC 3.10.2024
Ric. n. 13857/2021
Pres AVV_NOTAIONOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE
spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Per questi motivi
la Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di legittimità;
dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti;
trattandosi di inammissibilità non originaria non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 13636 del 2015).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della