Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32687 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32687 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20523/2020 R.G. proposto da:
DCOGNOME NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
ricorrenti
contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 331 /2020 della Corte d’appello di Lecce depositata il 9-4-2020,
OGGETTO: donazione
R.G. 20523/2020
C.C. 26-11-2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2611-2024 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
1.La sentenza n. 331/2020 pubblicata il 9-4-2020 della Corte d’appello di Lecce ha parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME alla sentenza n. 1405/2017 del Tribunale di Lecce, che aveva dichiarato risolte per inadempimento del modus le donazioni di cui all’atto del notaio NOME a favore della stessa COGNOME e l’aveva condannata a pagare ai convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME Euro 6.000,00 ; per l’effetto la Corte d’appello ha rigettato la domanda volta a ottenere la risoluzione delle donazioni.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in data 2-9-2024 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuale dichiarazione di accettazione della rinuncia a spese compensate.
All’esito della camera di consiglio del 26-11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
1.L’atto di rinuncia al ricorso non è rispettoso dei requisiti di forma imposti d all’art. 390 co.2 cod. proc. civ.
La dichiarazione di rinuncia è stata eseguita con atto di data 6-8, ma non dai ricorrenti .
2024 sottoscritto dall’avv. NOME COGNOME personalmente, con contestuale accettazione dell’avv. NOME COGNOME All’avv. NOME COGNOME è stata conferita dai ricorrenti procura speciale per il giudizio di cassazione in data 29-7-2024, depositata il 30-7-2024 contestualmente alla comparsa di costituzione di nuovo
difensore, nella quale si dà atto della revoca del mandato al precedente difensore avv. NOME COGNOMEma non ai difensori NOME COGNOME e NOME COGNOME. Però la procura conferita all’avv. NOME COGNOME riguarda la proposizione del ricorso per cassazione, con testuale riferimento a ‘ogni più ampio potere e facoltà di legge’, ma nessun richiamo al mandato speciale necessario per rinunciare al ricorso secondo la previsione de ll’art. 390 co.2 cod. proc. civ.
Per questo sussistono i presupposti per applicare il principio secondo il quale l’atto di rinuncia, seppure per qualsiasi ragioni privo dei requisiti necessari per comportare la dichiarazione del giudizio di cassazione, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (Cass. Sez. U 10-12-2020 n. 28182 Rv. 659710-01, per il caso di rinuncia tardiva, Cass. Sez. L 12-11-2020 n. 25625 Rv. 659543-01 e Cass. Sez. 6-5 7-6-2018 n. 14782 Rv. 649019, per il caso di rinuncia mancante dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 390 cod. proc. civ.). Per di più n ella fattispecie nell’atto di rinuncia i difensori danno testualmente atto che le parti non hanno interesse alla prosecuzione della causa per avere raggiunto un’intesa.
Di conseguenza il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
2.Si compensano le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’intervenuto accordo raggiunto dall e parti.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese di lite del giudizio di legittimità.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione