Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che può determinare la conclusione anticipata di un giudizio. Quando una delle parti decide di non proseguire con l’impugnazione presentata, il processo si estingue, rendendo definitiva la decisione precedente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo meccanismo e delle sue conseguenze, anche in termini di spese e sanzioni accessorie. Analizziamo insieme il caso per comprendere meglio le implicazioni pratiche di tale scelta.
I Fatti alla Base della Controversia
La vicenda trae origine da una controversia di diritto del lavoro. Un dipendente aveva citato in giudizio la sua azienda, una grande società di trasporti, per ottenere il pieno riconoscimento del periodo di apprendistato ai fini del calcolo degli scatti di anzianità. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello territoriale avevano dato ragione al lavoratore, dichiarando la nullità delle clausole del contratto collettivo che limitavano tale computo.
La società datrice di lavoro, non accettando la decisione, aveva proposto ricorso per cassazione, portando la questione davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, in una fase successiva, la stessa società ha cambiato strategia, depositando un atto formale di rinuncia al ricorso.
La Decisione della Cassazione: l’Estinzione del Processo
Una volta ricevuta la comunicazione di rinuncia, debitamente sottoscritta anche dal difensore, la Corte di Cassazione non ha dovuto esaminare il merito della questione (ovvero se l’apprendistato dovesse essere computato o meno). Il suo compito si è limitato a una verifica procedurale. Constatata la regolarità dell’atto di rinuncia, la Corte ha applicato l’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che prevede appunto, in questi casi, la dichiarazione di estinzione del giudizio. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello, favorevole al lavoratore, è diventata definitiva a tutti gli effetti.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano su due aspetti procedurali chiave derivanti dalla rinuncia al ricorso.
In primo luogo, la questione delle spese legali. La Corte ha stabilito che nulla dovesse essere disposto in merito, poiché la parte intimata (il lavoratore) non si era costituita nel giudizio di Cassazione. Non avendo svolto attività difensiva in questa sede, non aveva sostenuto costi da rimborsare.
In secondo luogo, e di notevole interesse, la Corte ha chiarito perché non si applicasse il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Si tratta di una sanzione prevista dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, che impone alla parte il cui ricorso viene respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato. La Corte ha sottolineato che questa è una norma eccezionale, con una natura sanzionatoria, e come tale non può essere applicata per analogia. La legge elenca tassativamente i casi in cui scatta l’obbligo (rigetto, inammissibilità, improcedibilità), e tra questi non figura l’estinzione del processo per rinuncia. Pertanto, la società ricorrente non è stata condannata a pagare questa sanzione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la parte che promuove un’impugnazione ha sempre la facoltà di rinunciarvi. Tale atto, se formalmente corretto, porta inevitabilmente all’estinzione del giudizio, cristallizzando la sentenza del grado precedente. Inoltre, offre un importante chiarimento sull’applicazione del ‘doppio contributo unificato’, confermando la sua natura di misura eccezionale limitata ai soli casi espressamente previsti dalla legge. La decisione di rinunciare a un ricorso può quindi essere una scelta strategica per evitare ulteriori costi e l’incertezza di un giudizio, ma va ponderata attentamente poiché rende definitiva la decisione sfavorevole.
Cosa succede se la parte che ha presentato ricorso in Cassazione decide di rinunciarvi?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio. Di conseguenza, la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) diventa definitiva.
In caso di rinuncia al ricorso, chi paga le spese legali del giudizio di Cassazione?
Nell’ordinanza esaminata, la Corte non ha disposto nulla riguardo alle spese, poiché la controparte (l’intimato) non si è difesa in questa fase del processo e, quindi, non ha sostenuto costi legali da rimborsare.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte ha chiarito che il pagamento di questo ulteriore importo è una misura sanzionatoria eccezionale, applicabile solo nei casi specifici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, e non si estende al caso di estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18888-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimato-
avverso la sentenza n. 99/2022 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/02/2022 R.G.N. 764/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
Apprendistato
R.G.N. 18888/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/03/2024
CC
RILEVATO che :
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Pisa n. 143/2020, che aveva accolto il ricorso di COGNOME NOME, volto a sentir dichiarare la nullità, l’illegittimità e l’inefficacia degli artt. 18, comma 7, CCNL Attività ferroviarie del 16.4.2003 e 7 dell’Accord o AGENS/OO.SS. in data 1.3.2006 nella parte in cui non computavano l’intero periodo di apprendistato, svolto dal lavoratore ricorrente, ai fini degli aumenti periodici di anzianità, nonché dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell’intera anzianità di servizio prestata durante il rapporto di apprendistato ai fini del computo degli APA, con condanna di RAGIONE_SOCIALE al riconoscimento del primo scatto di anzianità a decorrere dal 3.4.2008 ed al pagamento delle relative differenze economiche.
avverso tale decisione RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo;
l’intimato è rimasto tale non avendo svolto difese in questa sede;
CONSIDERATO che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il difensore della ricorrente ha depositato atto in cui la ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e che è sottoscritto anche dal suo difensore;
risultando regolare la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
nulla dev’essere disposto quanto alle spese del giudizio di legittimità, in quanto l’intimato non ha svolto difese in questa sede;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio .
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 19.3.2024.