Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9867 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9867 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24433/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso
gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 4/2018 depositata il 15/02/2018, RG n. 30/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino , n. 4 del 2018, che ha escluso che il conferimento di successivi incarichi dirigenziale a funzionari già dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato desse luogo fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine.
L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
3 . In prossimità dell’adunanza camerale , come già fissata, la lavoratrice ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, accettata dalla controparte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È intervenuto atto di rinuncia al ricorso per cassazione, depositato dalla ricorrente il 7 febbraio 2024, accettato dalla controparte costituita.
Poiché la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391, cod. proc. civ ., va dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità.
Non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l’accettazione della rinuncia.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio