Rinuncia al Ricorso: Come un Accordo Privato Estingue il Processo in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale decisivo che consente alle parti di porre fine a una controversia legale anche quando questa è giunta al suo ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione. Questo atto, spesso conseguenza di un accordo transattivo, determina l’estinzione del processo, come chiarito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Analizziamo un caso concreto per comprendere meglio la dinamica e gli effetti di questa procedura.
La Vicenda Processuale: dal Tribunale alla Cassazione
La controversia ha origine da una richiesta di pagamento di indennità contrattuali avanzata da un consulente nei confronti di una grande azienda di trasporti. Inizialmente, il Tribunale aveva dato ragione al consulente, emettendo un decreto ingiuntivo a suo favore.
Tuttavia, la Corte d’Appello, in riforma della prima sentenza, ha revocato il decreto, capovolgendo l’esito del giudizio a favore della società. Insoddisfatto della decisione, il consulente ha deciso di impugnare la sentenza presentando ricorso per cassazione.
L’Accordo Transattivo e la Conseguente Rinuncia al Ricorso
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, è intervenuto un fatto nuovo e risolutivo: le parti hanno stipulato un atto transattivo. Con questo accordo, hanno messo fine alla loro disputa, definendo anche gli aspetti economici, incluse le spese legali.
In esecuzione di tale accordo, il consulente ha depositato un formale atto di rinuncia al ricorso, manifestando in modo inequivocabile la volontà di non proseguire con l’azione legale intrapresa. Questo documento, unito all’atto transattivo, è stato sottoposto alla valutazione della Suprema Corte.
La Decisione della Suprema Corte e gli Effetti della Rinuncia
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di rinuncia e lo ha ritenuto formalmente valido e conforme ai requisiti previsti dall’articolo 390 del Codice di Procedura Civile. Di conseguenza, ha applicato l’effetto previsto dalla legge in questi casi.
le motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di tre punti principali.
In primo luogo, ha verificato che la rinuncia fosse “rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.”, essendo un atto “univocamente abdicativo”. Questo ha portato all’applicazione diretta dell’articolo 391 c.p.c., che prevede l’estinzione del processo.
In secondo luogo, dall’analisi dell’atto transattivo depositato, la Corte ha constatato che le parti avevano già raggiunto un accordo autonomo sulle spese legali. Pertanto, non è stato necessario un provvedimento del giudice su questo punto.
Infine, la Corte ha escluso l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (il cosiddetto “raddoppio del contributo”), previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Ha infatti ritenuto che, in caso di estinzione del processo per rinuncia, non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione di tale sanzione.
le conclusioni
L’ordinanza conferma un principio fondamentale della procedura civile: la volontà delle parti può prevalere sulla prosecuzione del contenzioso. Un accordo transattivo, seguito da una formale rinuncia al ricorso, è un meccanismo efficace per chiudere definitivamente una lite in Cassazione. La decisione chiarisce che, se le parti regolamentano anche le spese legali nel loro accordo, il giudice non interviene su tale aspetto. Inoltre, offre un importante chiarimento pratico: l’estinzione del giudizio per rinuncia non comporta il pagamento del doppio contributo unificato, incentivando le parti a trovare soluzioni conciliative anche nell’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede se una parte rinuncia al ricorso per cassazione dopo aver firmato un accordo?
Se la rinuncia è formalmente corretta e inequivocabile, la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del processo, ponendo fine al giudizio in modo definitivo.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione del processo per rinuncia?
Se le parti hanno regolamentato le spese legali all’interno del loro accordo transattivo, la Corte non emette alcuna statuizione in merito, poiché la questione è già stata risolta privatamente.
Si deve pagare il doppio del contributo unificato se il processo si estingue per rinuncia seguita da un accordo?
No, la Corte ha specificato che in caso di estinzione del processo per rinuncia, non sussistono i presupposti per applicare la norma che prevede il raddoppio del contributo unificato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25888 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25888 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 18441/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 08/07/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 18441-2021 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE Roma CapitaleRAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1222/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2021 R.G.N. 1132/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Roma, in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, revocava il decreto ingiuntivo n. 1842/2025 emesso dal medesimo Tribunale nei confronti di Atac s.p.a. in favore di NOME COGNOME in relazione a indennità contrattuali collegate a contratto di consulenza tra le parti;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso;
successivamente il medesimo ha depositato ‘ Atto di rinunzia ‘ al ricorso per cassazione, in quanto ‘ ha stipulato con ATAC s.p.a. un atto transattivo in data 25 ottobre 2021 in cui rinuncia anche al predetto ricorso ‘, depositando il predetto atto transattivo.
CONSIDERATO CHE
rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c. ;
d all’atto transattivo depositato risulta che le parti hanno in tale sede regolamentato anche le spese;
il presente giudizio di legittimità va, pertanto, dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, per l’accordo delle parti, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale dell’8 luglio 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME