Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 6259 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6259 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 404/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
GIOIELLI PASQUALE, HELVETIA COMPAGNIA ASSICURAZIONI SA RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la sentenza n. 8606/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 20/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Napoli, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE (oggi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE), al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso nell’aprile del 2021.
A fondamento della propria pretesa, espose che, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, veniva urtato dal motociclo di proprietà del COGNOME, il quale, provenendo da una via privata, si immetteva imprudentemente nel traffico veicolare, senza osservare le regole di precedenza stabilite dal codice della strada.
Si costituì in giudizio la compagnia assicurativa convenuta, contestando la fondatezza della domanda, mentre rimase contumace NOME COGNOME.
Istruita la causa mediante escussione di un testimone ed espletamento di consulenza tecnica d’ufficio, il Giudice di pace rigettò la domanda, ritenendo non raggiunta la prova dell’evento dedotto dall’ attore.
In riforma della pronuncia di primo grado il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 8606/2021, ha accolto l’appello, reputando che l’attore avesse provato sia l’evento dannoso lamentato, sia le sue conseguenze pregiudizievoli, per come accertate e quantificate dalla CTU.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria nei soli confronti del responsabile del sinistro, NOME COGNOME e non, invece, della compagnia assicurativa appellata, ritenendo che quest’ultima, a causa della manc anza di copertura assicurativa del veicolo del COGNOME, fosse dispensata da ogni obbligazione risarcitoria.
Avverso detta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi.
Considerato che:
4. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia.
Prima dell’udienza pubblica, infatti, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente NOME COGNOME.
L’atto di rinuncia risulta controfirmato dal difensore della società di assicurazione; trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c. e consente, anche, di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, c.p.c.).
Dato l’esito del giud izio, non si fa luogo a pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
L a Corte dichiara l’estinzione del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione