Rinuncia al Ricorso: Come un Accordo Mette Fine al Processo in Cassazione
Quando una causa legale arriva fino alla Corte di Cassazione, l’esito può sembrare lontano e incerto. Tuttavia, le parti hanno sempre la possibilità di trovare un accordo. Un’ordinanza recente chiarisce gli effetti processuali di una transazione seguita da una rinuncia al ricorso, mostrando come questa possa portare a una rapida estinzione del giudizio senza alcuna pronuncia sulle spese. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia di diritto del lavoro. Un lavoratore aveva citato in giudizio un’importante società, chiedendo al Tribunale di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e di condannare l’azienda al pagamento di differenze retributive. Sia il Tribunale che, successivamente, la Corte d’Appello avevano respinto le domande del lavoratore.
Non arrendendosi, il lavoratore aveva deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, proponendo un ricorso basato su diverse motivazioni. La società si era costituita in giudizio per resistere all’impugnazione.
La Rinuncia al Ricorso a Seguito di Accordo
Il colpo di scena è avvenuto mentre la causa era pendente davanti alla Suprema Corte. Le parti sono riuscite a raggiungere una ‘definizione transattiva’, ovvero un accordo che risolveva in via definitiva tutte le loro controversie, compresa quella in esame.
In conseguenza di tale accordo, il lavoratore (ricorrente) ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. A sua volta, la società (controricorrente) ha depositato un atto di accettazione di tale rinuncia, specificando che le spese legali si intendevano compensate, conformemente a quanto già pattuito privatamente nell’accordo transattivo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione degli atti, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione si fonda su una chiara applicazione delle norme del codice di procedura civile.
In primo luogo, i giudici hanno verificato che la rinuncia fosse ‘rituale’, cioè conforme ai requisiti previsti dall’art. 390 c.p.c. Essendo un atto formale e inequivocabile di abbandono dell’impugnazione, la Corte ha potuto procedere.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la rinuncia è diventata pienamente efficace perché è stata espressamente accettata dalla controparte. Questo passaggio attiva l’effetto estintivo del processo, come stabilito dall’art. 391 c.p.c.
Infine, per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha applicato il quarto comma dello stesso articolo 391. Questa norma stabilisce che il giudice non emette una condanna al pagamento delle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti. Poiché la società aveva accettato la rinuncia con la formula delle ‘spese compensate’, la Corte non è intervenuta su questo punto, lasciando che l’accordo privato tra le parti regolasse l’aspetto economico. Allo stesso modo, non sussistevano i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia Accettata
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Dimostra come la via della transazione sia sempre percorribile, anche nelle fasi più avanzate del contenzioso. L’istituto della rinuncia al ricorso, se accettato dalla controparte, rappresenta lo strumento procedurale per chiudere formalmente un giudizio che le parti hanno già risolto privatamente. Il vantaggio principale è l’estinzione immediata del processo, evitando i tempi e le incertezze di una decisione della Corte. Inoltre, l’accordo sull’accettazione permette alle parti di gestire autonomamente la questione delle spese legali, evitando una possibile condanna da parte del giudice.
Cosa succede se la parte che ha proposto ricorso in Cassazione decide di rinunciare?
Se la parte ricorrente deposita un atto formale di rinuncia, il processo si avvia verso l’estinzione. L’effetto è automatico se la rinuncia viene accettata dalla controparte, come avvenuto in questo caso.
Se la rinuncia al ricorso viene accettata, chi paga le spese legali?
Secondo l’art. 391, quarto comma, c.p.c., se le altre parti aderiscono alla rinuncia, il giudice non si pronuncia sulla condanna alle spese. Le parti possono regolare questo aspetto tramite un accordo privato, ad esempio prevedendo la compensazione delle spese, dove ognuno paga i propri avvocati.
Perché il processo è stato dichiarato estinto e non deciso nel merito?
Il processo è stato dichiarato estinto perché la rinuncia agli atti, accettata dalla controparte, ha fatto venir meno l’oggetto del contendere davanti al giudice. La volontà concorde delle parti di porre fine alla lite ha prevalso, rendendo superfluo e impossibile per la Corte pronunciarsi sul merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23279 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23279 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22563-2020 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2020 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/02/2020 R.G.N. 331/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
Costituzione
rapporto privato
R.G.N.22563/2020
COGNOME
Rep.
Ud 10/06/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delle domande di accertamento e costituzione di rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive azionate da NOME COGNOME contro la società RAGIONE_SOCIALE
Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con 4 motivi, cui la società ha resistito con controricorso.
Successivamente il ricorrente per cassazione ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti, per essere le parti ‘ addivenute ad una definizione transattiva dei reciproci rapporti, ivi compreso il contenzioso pendente presso la Suprema Corte di Cassazione, con regolamentazione anche delle spese legali ‘; detta rinuncia è stata accettata da parte controricorrente ‘ a spese compensate (salvo quanto già pattuito tra le parti) ‘;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l’effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.
Essa è produttiva di effetti in quanto espressamente accettata dalla controricorrente.
Ai sensi del quarto comma dell’art. 391 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
4. In conclusione, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 10 giugno 2025.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME