Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15969 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15969 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1959-2022 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME IMPERATORE giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione domiciliata c/o avv. NOME COGNOME INDIRIZZO Roma
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 3147/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2021 R.G.N. 3105/2019;
Oggetto
Previdenza
Lavoratori Autonomi
R.G.N.1959/2022
COGNOME
Rep.
Ud.08/04/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dall’Inps e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di NOME COGNOME volta ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione di ufficio alla Gestione Separata, con versamento della relativa contribuzione, per l’anno 2011, in ragione di redditi da lavoro autonomo, prodotti in relazione all’attività professionale per la quale non risultava eseguito alcun versamento di contribuzione obbligatoria soggettiva alla Cassa previdenziale di riferimento.
Per quanto di maggiore rilievo, la Corte di merito, riconosciuto l’obbligo della professionista al versamento dei contributi in favore della Gestione separata, ha escluso la prescrizione del credito contributivo. In particolare, ha ritenuto che la mancata compilazione del quadro RR integrasse un occultamento del reddito e che, quindi, ricorresse l’ ipotesi di cui all’ art. 2941 nr. 8 cc. Ha, quindi, ritenuto integrata una condotta di evasione contributiva.
Avverso la pronuncia, la professionista ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censura. L’I.N.RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con atto del 18 febbraio 2025, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’art . 391 cod.proc.civ.
4 .Non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché l’INPS sostanzialmente non ha svolto attività difensiva.
5.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 – che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato – si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n.23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nella adunanz a camerale dell’8 aprile 2025
La Presidente NOME COGNOME