Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20285 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
Comune RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, NOME COGNOME, con sede in RAGIONE_SOCIALE (CE) al INDIRIZZO, cod fisc. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (tess. n. 19246) con studio in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO (cod. fisc. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME del RAGIONE_SOCIALE Nord (tess. n. NUMERO_DOCUMENTO), con studio in Aversa (CE) alla INDIRIZZO (cod. fisc. CODICE_FISCALE), giusta delibera di G.C. n. 4 del 07.01.2019 e con essi elett.te dom.to in Roma alla INDIRIZZO (cap 00139) presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del ricorso, e per la rinuncia agli atti giusta delibera di G.C. n. 83 del 05.11.2024. Per comunicazioni, oltre al domicilio come sopra indicato: fax : NUMERO_TELEFONO, pec: EMAIL, EMAIL.
Ricorrente
Regione RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del AVV_NOTAIO, legale rappresentante p.t., avente sede in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO C.F CODICE_FISCALE, patrocinante in Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’Ufficio di Rappresentanza AVV_NOTAIO Regione RAGIONE_SOCIALE, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax NUMERO_TELEFONO e/o presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Caserta INDIRIZZO P.IVA P_IVA, in persona del AVV_NOTAIO del Consiglio di Amministrazione Dr. NOME COGNOME, legale rapp.te p.t. del RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Nord (tess. N. 490), C.F.: CODICE_FISCALE giusta Ordinanza Presidenziale n. 15/ 2019 del 29.11.2019 e procura speciale posta in calce al controricorso e con lo stesso elett.te dom.to in Aversa (Ce), alla INDIRIZZO. il difensore dichiara di voler ricevere avviso del deposito dei provvedimenti per i quali è prevista tale forma di comunicazione al seguente recapito fax/tel NUMERO_TELEFONO e/o all’indirizzo di PEC: EMAIL.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
Intimata
avverso la sentenza AVV_NOTAIO Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 4343 depositata il 27 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando il seguente unico motivo: col primo ed unico motivo -intitolato ‘ Illegittimità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 per avere ritenuto non necessaria la forma scritta ad substantiam per la conclusione di contratti, nonché violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 191 D.lgs. 267/2000); omissione, insufficienza illogicità manifesta AVV_NOTAIO sentenza da cui deriva la nullità AVV_NOTAIO pronuncia oggetto del presente ricorso (art. 3601 n. 4 c.p.c.) ‘ -il Comune lamenta che la Corte abbia ritenuto non necessario un contratto tra Ente territoriale e società incaricata dalla Regione AVV_NOTAIO riscossione dei canoni del servizio di depurazione.
In realtà tale contratto sarebbe richiesto a pena di nullità dagli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923 e 191 del d.lgs. n° 267/2000.
La mancanza di un atto scritto determinerebbe l’insussistenza di qualunque credito di RAGIONE_SOCIALE e, a tutto concedere, la responsabilità personale del funzionario che avrebbe agito in mancanza di contratto scritto.
Con atto congiunto del 12 dicembre 2024 le parti costituite indicate in intestazione hanno -rispettivamente -rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia.
Considerato che :
Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come richiesto da tutte le predette parti congiuntamente.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, AVV_NOTAIO legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente AVV_NOTAIO repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025, nella camera di con-