Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20285 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 33290 del ruolo generale dell’anno 2019 , proposto da
Comune di Frignano, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, NOME COGNOME, con sede in Frignano (CE) al INDIRIZZO, cod fisc. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dal prof. Avv. NOME COGNOME Foro di Napoli (tess. n. 19246) con studio in Napoli alla INDIRIZZO (cod. fisc. CODICE_FISCALE) e dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Napoli Nord (tess. n. 1772), con studio in Aversa (CE) alla INDIRIZZO (cod. fisc. CODICE_FISCALE), giusta delibera di G.C. n. 4 del 07.01.2019 e con essi elett.te dom.to in Roma alla INDIRIZZOcap 00139) presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso, e per la rinuncia agli atti giusta delibera di G.C. n. 83 del 05.11.2024. Per comunicazioni, oltre al domicilio come sopra indicato: fax : NUMERO_TELEFONO, pec: EMAIL, EMAIL.
Ricorrente
Regione Campania (C.F. NUMERO_DOCUMENTO), in persona del Presidente della Giunta Regionale On. NOME COGNOME, legale rappresentante p.t., avente sede in Napoli alla INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME C.F CODICE_FISCALE patrocinante in Cassazione, giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax NUMERO_TELEFONO e/o presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL pec.regione.campania.it.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Caserta al INDIRIZZO.to A/4 P.IVA P_IVA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. NOME COGNOME, legale rapp.te p.t. del Consorzio, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Napoli Nord (tess. N. 490), C.F.: CODICE_FISCALE giusta Ordinanza Presidenziale n. 15/ 2019 del 29.11.2019 e procura speciale posta in calce al controricorso e con lo stesso elett.te dom.to in Aversa (Ce), alla INDIRIZZO il difensore dichiara di voler ricevere avviso del deposito dei provvedimenti per i quali è prevista tale forma di comunicazione al seguente recapito fax/tel NUMERO_TELEFONO e/o all’indirizzo di PEC: EMAIL
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
Intimata
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n° 4343 depositata il 27 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando il seguente unico motivo: col primo ed unico motivo -intitolato ‘ Illegittimità in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione del R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 per avere ritenuto non necessaria la forma scritta ad substantiam per la conclusione di contratti, nonché violazione, falsa ed erronea applicazione degli artt. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 191 D.lgs. 267/2000); omissione, insufficienza illogicità manifesta della sentenza da cui deriva la nullità della pronuncia oggetto del presente ricorso (art. 3601 n. 4 c.p.c.) ‘ -il Comune lamenta che la Corte abbia ritenuto non necessario un contratto tra Ente territoriale e società incaricata dalla Regione della riscossione dei canoni del servizio di depurazione.
In realtà tale contratto sarebbe richiesto a pena di nullità dagli artt. 16 e 17 del r.d. n° 2440/1923 e 191 del d.lgs. n° 267/2000.
La mancanza di un atto scritto determinerebbe l’insussistenza di qualunque credito di RAGIONE_SOCIALE e, a tutto concedere, la responsabilità personale del funzionario che avrebbe agito in mancanza di contratto scritto.
Con atto congiunto del 12 dicembre 2024 le parti costituite indicate in intestazione hanno -rispettivamente -rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia.
Considerato che :
Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come richiesto da tutte le predette parti congiuntamente.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025, nella camera di con-