Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30554 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30554 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Oggetto
Aiuti di stato
R.G.N. 28114/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 28114-2017 proposto da: FALLIMENTO DELLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 556/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2017 R.G.N. 567/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
L a Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado e, per l’effetto , respingeva la domanda del fallimento RAGIONE_SOCIALE proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e avente ad oggetto la restituzione dei premi versati negli anni 1995-1997, nella misura eccedente il 10% previsto per gli alluvionati del Piemonte dall’art.4, co.90 l. n.350/03.
Riteneva la Corte che il fallimento fosse decaduto dal diritto all’agevolazione in quanto non aveva presentato la domanda amministrativa di rimborso entro il 31.7.2007, bensì solo in data 21.5.2010. Secondo la
Corte, infatti, il termine decadenziale riguardava anche le domanda di rimborso di contributi già versati, mentre la riapertura dei termini decadenziali disposta dall’art.1, co.665 l. n. 190/14 valeva solo per i soggetti colpiti dal sisma della regione Sicilia.
Avvero la pronuncia, il fallimento ricorre per due motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Successivamente, il fallimento ha depositato atto di rinuncia al ricorso
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
RILEVATO CHE
Il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia del ricorrente, depositata ritualmente.
Data la novità della questione al tempo del ricorso, le spese del presente giudizio sono compensate.
P.Q.M.