Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23456 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23456 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21379-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 219/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 03/02/2021 R.G.N. 169/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 21379/21
Rep.
Ud. 28/03/2024
CC
Rilevato che:
Con sentenza del 3.2.21 n. 219, l a Corte d’appello di Cagliari accoglieva la domanda RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e riformava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME, già dipendente RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima società,dall’1.5.2010 aveva cessato di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, mentre dal 23.7 2010 la ricorrente ha dichiarato che la prestazione lavorativa era stata sospesa; inoltre, il 29.9.2010 la stessa lavoratrice aveva presentato le dimissioni per giusta causa, ed infine la società era stata dichiarata fallita il 23.12.2010), volta a ottenere l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, condannando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a liquidare in suo favore i crediti da lei vantati, ammessi al passivo RAGIONE_SOCIALEa società, incluse le ultime tre mensilità di retribuzione, ex art. 2 del d.lgs. n. 80/92 (maggio, giugno e luglio 2010, quest’ultimo mese riconosciuto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), con interessi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data del fallimento.
Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, che aveva sollevato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE previdenziale ed accoglieva nel merito la domanda RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice.
L a Corte d’appello , a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, accoglieva invece l’eccezione , sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, di decadenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dall’azione giudiziaria per decorso del termine annuale (in riferimento al mancato percepimento RAGIONE_SOCIALEe ultime tre retribuzioni mensili, prima del fallimento RAGIONE_SOCIALEa società ex datrice di lavoro) dalla scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso amministrativo che era stato presentato.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di due motivi , mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del DPR n. 639/70, per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale di un anno per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione
giudiziale: infatti, in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo, oltre il termine fissato di 90 gg., riferito alla domanda di ammissione al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, si sarebbe dovuto applicare il termine decadenziale ‘residuale’ di 300 gg. (di cui al la terza ipotesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 cit.) dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa (intesa quale dies a quo ) per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziale, e non il termine di 90 gg. dalla presentazione del predetto ricorso amministrativo (che la Corte territoriale aveva individuato quale dies a quo per calcolare il termine decadenziale di un anno per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione giudiziale).
Con il secondo motivo la ricorrente prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del d.lgs. n. 80/92, per non aver riconosciuto la Corte d’appello il diritto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente a vedersi erogate le mensilità di maggio e giugno 2010, che pure erano state riconosciute dal giudice delegato ed ammesse allo stato passivo.
In via preliminare e dirimente, la Sig.ra NOME COGNOME ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto il proprio difensore, in data 31.12.22 si è cancellato dall’Albo e il 25.11.23 è deceduto, così da non aver più interesse a coltivare il presente procedimento.
Stante quanto sopra, il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c.
Atteso che la rinuncia risulta accettata dall’RAGIONE_SOCIALE previdenziale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 comma 4 c.p.c., non si fa luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.3.24.