Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17437/2019 R.G. proposto da :
COGNOME , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO C/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 83/2019 depositata il 15/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con delibera n. 20033 del 14.6.2017 (come rettificata con delibera n. 20057 del 6.7.2017) NOME COGNOME quale responsabile della funzione compliance (dal 1.7.2009 al 1.9.2015), la sanzione pecuniaria di euro 65.000, per la violazione delle disposizioni normative di seguito indicate:
art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e degli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in materia di valutazione di adeguatezza delle operazioni (periodo di riferimento: 1° giugno 201131 dicembre 2015);
art. 21, comma 1, lett. a), del TUF, per avere la Banca tenuto comportamenti irregolari, tra l’altro, nell’ambito dei ‘trasferimenti tra privati’ delle azioni VB e dei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 18 dicembre 2012-31 agosto 2015);
art. 21, comma 1, lett. d), del TUF e dell’art. 15 del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre 2007 nonché dell’art. 21, comma 1, lett. a), del TUF e dell’art. 49, commi 1 e 3, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate e tenuto comportamenti contrari a correttezza, diligenza e trasparenza in
materia di gestione degli ordini dei clienti (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-10 febbraio 2015);
art. 21, comma l, lett. d, del TUF e dell’art. 15, comma 1, del Regolamento Congiunto Banca d’Italia/Consob del 29 ottobre, per avere la Banca omesso di dotarsi di procedure adeguate in materia di pricing delle azioni di propria emissione (periodo di riferimento: 1° giugno 2011-18 aprile 2015).
La delibera è stata quindi impugnata dall’odierno ricorrente ed il giudice di merito ha respinto le doglianze, preliminarmente disattendendo diverse questioni preliminari sottoposte alla sua attenzione.
3.Avverso la prefata decisione è formulato ricorso affidato a cinque motivi. Resiste Consob con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto dell’avvenut o deposito in data 20 marzo 2025 di atto di rinuncia al ricorso da parte di NOME COGNOME e dell’accettazione della stessa da parte di CONSOB.
La rinuncia, accettata dalla Consob, ha i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
Ne consegue che deve dichiararsi il procedimento estinto per intervenuta rinuncia e nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta accettazione ad opera della Consob controricorrente.
Ne consegue la superfluità della elencazione delle singole doglianze.
Non ricorrono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, «trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n.
23175; cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071)» (così Cass. 31 gennaio 2024, n. 2921).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 14 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME