Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9747 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 9747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2396-2023 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE BG-LC-SO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 262/2022 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/11/2022 R.G.N. 112/2022;
Oggetto
Licenziamento per giusta causa
R.G.N. 2396/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 18/12/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO
che:
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Brescia respingeva l’appello proposto da NOME Giuseppe contro la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 620/2021 che pure aveva rigettato il suo ricorso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE BG -LC-SO), con cui il lavoratore aveva chiesto: di accertare la natura ritorsiva o, in subordine, l’illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa con comunicazione del 5.10.2020, con condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno; nonché di accertare l’illegittimità della revoca della qualifica di dirigente disposta da Aler con comunicazione del 15.7.2020.
Avverso tale decisione NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale uno dei difensori della controricorrente ha depositato telematicamente l’11.12.2024 atto in pari data, nel quale il difensore/procuratore speciale del ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il dirett ore generale dell’azienda
contro
ricorrente dichiara di accettare detta rinuncia; l’atto è altresì sottoscritto dai rispettivi difensori.
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.;
giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo la controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 18.12.2024.
La Presidente NOME COGNOME