Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3320 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3320 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1187/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1454/2020 depositata il 29/05/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI COGNOME DECISIONE
1.La RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1454/2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna, depositata il 29 maggio 2020.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4 -quater , e 380 -bis .1, c.p.c.
2.1. È stata operata dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 22 novembre 2023 la produzione RAGIONE_SOCIALEa copia autentica RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 luglio 2023 n. 443 del TAR per l’Emilia Romagna – Bologna .
La Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di Modena n. 1942/2016 che, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE, aveva, tra l’altro, condannato la convenuta RAGIONE_SOCIALE: ‘ad eliminare la parte RAGIONE_SOCIALEe fondamenta RAGIONE_SOCIALE‘immobile di sua proprietà in Sassuolo (MO), INDIRIZZO, realizzata nel terreno di proprietà RAGIONE_SOCIALEa Società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ed in particolare ad arretrare le stesse fondamenta fino alla linea di confine…’; ed ancora alla rimessione in pristino mediante trasformazione in luci RAGIONE_SOCIALEe vedute aperte sulla facciata RAGIONE_SOCIALE‘edificio di proprietà RAGIONE_SOCIALEa convenuta in Sassuolo, INDIRIZZO, nonché alla eliminazione di un cancello realizzato sul confine con la proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il primo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 840, comma 2, c.c., non essendo ravvisabile la lesione di alcun interesse oggettivo, attuale o futuro, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fronte RAGIONE_SOCIALEa
parziale occupazione del sottosuolo del terreno di sua proprietà dalle fondamenta del fabbricato costruito dalla ricorrente sull’area confinante. Si spiega nella censura: ‘ciò, in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo assunto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cedere il mappale 515 al Comune di Sassuolo al fine RAGIONE_SOCIALEa sua destinazione a verde pubblico, originato dall’art. 8 RAGIONE_SOCIALEa convenzione a AVV_NOTAIO in data 8.8.2000 -Rep. 34331, Racc. 2416 (per l’attuazione degli interventi previsti nel Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del RAGIONE_SOCIALE -secondo stralcio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 26.7.1989).
5. Il secondo motivo del ricorso RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE denuncia l’erronea interpretazione ed applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 872, comma 2, c.c., non essendo applicabile nella fattispecie in esame la tutela prevista dal suddetto articolo, concernente la rimessione in pristino dei luoghi. La ricorrente sostiene che ‘le fondamenta che ci occupano risultano completamente interrate e, conseguentemente, è da escludere che possa trovare applicazione l’art. 873 c.c.’ e che ‘deve ritenersi inapplicabile la tutela prevista dall’art. 872 c.c. concernente la rimessione in pristino dei luoghi, atteso che la stessa risulta circoscritta alla violazione RAGIONE_SOCIALEe norme contenute nella sezione seguente, o da questa richiamate’.
6. La RAGIONE_SOCIALE ha tuttavia depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Essendo la rinuncia intervenuta dopo la comunicazione RAGIONE_SOCIALEa fissazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, sulla stessa deve provvedersi con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia l’adesione RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e
NOME , non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.
In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda sezione