Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20922 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20922 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 605-2022 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1793/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 3429/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
RINUNCIA AL
RICORSO
R.G.N.605/2022
COGNOME
Rep.
Ud.21/03/2025
CC
RILEVATO
che la Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1793/2021 pubblicata il 23/06/2021, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del ricorrente signor NOME COGNOME avente ad oggetto il riconoscimento del compenso per il lavoro domenicale e del risarcimento da usura psico-fisica per aver effettuato la predetta prestazione lavorativa nel settimo giorno, senza riposi compensativi;
che avverso tale sentenza il signor COGNOME ha proposto ricorso per cassazione assistito da sette motivi;
che si è costituito con controricorso il Comune di Casoria;
CONSIDERATO
che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione da parte del signor COGNOME non debitamente notificata alla parte controricorrente ai sensi dell’art.391, comma 3, cod.proc.civ.;
che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, seppur inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, rivela tuttavia il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina quindi l’inammissibilità del ricorso. (Sez. 1, n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 -01; Sez. 6 – 5, n. 14782 del 07/06/2018, RV. 649019 -01; Sez. 3, n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 -01; Sez. 3, n. 2259 del 31/01/2013, Rv. 625136 -01; Sez. 1, n. 17187 del 29/07/2014, Rv. 631994 -01; Sez. U, n. 3876 del 18/02/2010, Rv. 611473 – 01);
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, in conseguenza del deposito dell’atto di rinuncia;
che le spese possono essere compensate in ragione della complessiva condotta processuale delle parti;
che non sussistono i presupposti processuali per l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto tale meccanismo sanzionatorio non trova applicazione in caso di inammissibilità del gravame sopravvenuta (nella specie per sopravvenuto difetto di interesse – Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse. Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della IV sezione