Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 427 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 427 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 1818/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende.
– Ricorrente –
Contro
COGNOME NOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Controricorrenti –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1480/2018 depositata il 29/05/2018.
Contratto d’opera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 21 novembre 2023.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli architetti NOME COGNOME e NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE convennero in giudizio RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Verona e -esponendo: che la convenuta aveva conferito loro l’incarico di progettazione e di direzione lavori inerenti alla costruzione di un complesso turistico-residenziale-alberghiero in Buonfornello (Termini Imerese); che gli architetti COGNOME e COGNOME avevano realizzato i progetti e le attività complementari e la ADG un plastico del progetto; che RAGIONE_SOCIALE, con lettera del 14/06/2011, aveva comunicato il recesso dal contratto -chiesero la condanna della convenuta al pagamento di euro 301.794,00, quanto agli gli architetti COGNOME e COGNOME e di euro 40.000,00, quanto alla ADG.
NOMECOGNOME costituendosi in giudizio, eccepì l’incompetenza del giudice adìto a favore del Tribunale di Palermo, contestò la domanda, dedusse di avere conferito l’incarico professionale soltanto agli architetti COGNOME e COGNOME e non alla ADG e aggiunse che la revoca dell’incarico era stata determinata dai ritardi e dagli errori commessi dai professionisti; infine, oltre ad insistere per il rigetto della domanda, in riconvenzionale, chiese la condanna dei due architetti al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 304/2015, condannò NOME a pagare ai due professionisti euro 148.651,79 (al netto degli acconti corrisposti nel corso del rapporto contrattuale), respinse la domanda di ADG e la riconvenzionale della convenuta.
Interposto appello da NOMECOGNOME la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2179/2015, dichiarò l’incompetenza territoriale del Tribunale di Verona.
Avverso la decisione gli attori proposero ricorso per regolamento di competenza e la Cassazione, con sentenza n. 23261/2016, cassò la sentenza di appello, statuì sulla competenza del Tribunale di Verona e rimise le parti davanti alla Corte di Venezia.
NOME ricorre, con sette motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; gli architetti NOME COGNOME e NOME COGNOME resistono con controricorso.
Il difensore di Nike, che nel frattempo è stata dichiarata fallita, con atto datato 09/11/2023, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
La dichiarazione di rinuncia al ricorso non risulta notificata alle controparti.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso ( ex plurimis , Sez. 1, Sentenza n. 13923 del 2019; in termini, Sez. 2, Ordinanza n. 1807 del 2023).
Pertanto, si deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in base al principio di causalità devono essere poste a carico alla parte che ha dapprima introdotto il giudizio per cassazione e poi determinato, con la rinuncia, la sua inammissibilità.
Infatti, la rinuncia è stata motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla chiusura del fallimento di Nike e dalla tardiva proposizione del ricorso per cassazione.
Nell ‘ ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del c.d. «doppio contributo
unificato» ex art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass. 07/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, più euro 200,00, per esborsi, oltre al quindici per cento sul compenso, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 21 novembre 2023.