Rinuncia al Ricorso per Transazione: Quando l’Accordo Estingue il Processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come una controversia possa concludersi anche quando ha raggiunto l’ultimo grado di giudizio. La rinuncia al ricorso per transazione rappresenta uno strumento efficace che permette alle parti di risolvere autonomamente la lite, portando all’estinzione del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione. Analizziamo come si è arrivati a questa conclusione.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine dalla richiesta di un amministratore di vedersi riconosciuti i propri compensi nell’ambito della procedura fallimentare di una società di distribuzione. Il Tribunale di Firenze, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva respinto la domanda dell’amministratore.
Contro questa decisione, l’amministratore ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo le proprie ragioni. La curatela fallimentare, a sua volta, si è difesa presentando un controricorso. Il percorso legale sembrava destinato a concludersi con una pronuncia della Suprema Corte sul merito della questione.
La Rinuncia al Ricorso per Transazione come Soluzione
Tuttavia, prima della data fissata per l’udienza in camera di consiglio, si è verificato un evento decisivo. Le parti coinvolte sono riuscite a trovare un punto d’incontro e a definire la controversia attraverso un accordo transattivo.
In seguito a tale accordo, il ricorrente ha formalizzato la sua volontà di non proseguire con il giudizio, depositando e notificando alla controparte un atto di rinuncia al ricorso per transazione. Questo atto ha comunicato ufficialmente alla Corte che la materia del contendere era venuta meno, poiché le parti avevano risolto le loro divergenze in via stragiudiziale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia formalizzata, la Corte di Cassazione non ha dovuto esaminare il merito della controversia. Il suo compito, a quel punto, è diventato puramente procedurale.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono concise e dirette. La rinuncia al ricorso è un atto dispositivo che spetta alla parte che ha promosso il giudizio. Quando questa rinuncia è accettata dalla controparte o, come in questo caso, è la conseguenza di una transazione, il processo non ha più ragione di proseguire. L’interesse ad ottenere una sentenza viene a mancare, poiché le parti hanno già trovato una composizione del loro conflitto. La Corte, pertanto, non può fare altro che prendere atto della volontà delle parti e dichiarare formalmente la fine del procedimento.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la transazione è uno strumento potente per la risoluzione delle controversie a qualsiasi stadio del processo, inclusa la fase di legittimità. Per le parti, ciò significa la possibilità di evitare i costi e le incertezze di un’ulteriore fase giudiziaria, raggiungendo una soluzione certa e condivisa. Per il sistema giudiziario, l’estinzione del processo per rinuncia alleggerisce il carico di lavoro delle corti, permettendo di concentrare le risorse su casi che non hanno trovato una soluzione consensuale. La decisione, quindi, ribadisce l’importanza dell’autonomia negoziale delle parti come meccanismo efficiente di definizione delle liti.
Cosa accade se un ricorrente rinuncia al ricorso in Cassazione?
Se il ricorrente deposita un atto di rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione dichiara estinto il processo senza entrare nel merito della questione. Il procedimento si conclude formalmente.
Per quale motivo il ricorrente ha deciso di rinunciare al ricorso?
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso perché la controversia era stata risolta attraverso una transazione, ovvero un accordo stragiudiziale raggiunto con la controparte. Essendo venuto meno l’oggetto del contendere, non c’era più motivo di proseguire il giudizio.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione nel caso esaminato?
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia notificata dal ricorrente a seguito della transazione, ha dichiarato l’estinzione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2312 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2312 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31262/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in FIRENZE INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di FIRENZE n. 851/2021 depositato il 02/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Firenze che ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, per compensi della carica amministrativa;
il Fallimento ha replicato con controricorso;
in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, assumendo che la controversia è stata definita per transazione.
p.q.m.
La Corte dichiara estinto il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì