Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6419 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9614-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza non definitiva n. 699/2022 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/12/2022 R.G.N. 198/2022;
Oggetto
Licenziamento disciplinare per giusta causa
R.G.N. 9614/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 17/12/2024
CC
avverso la sentenza definitiva n. 99/2023 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 20/02/2023 R.G.N. 198/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO
che:
Con sentenza non definitiva n. 699/2022, la Corte d’appello di Venezia accoglieva parzialmente il reclamo proposto da NOME Alessandro contro la sentenza n. 88/2022 del Tribunale di Padova che aveva accolto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE all’ordinanza dello stesso Tribunale, la quale, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, aveva, invece, accolto l’impugnativa del licenziamento disciplinare per giusta causa intimato al lavoratore da detta società in data 19.12.2019 e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava detto licenziamento; ma, per il resto, giusta separata ordinanza, disponeva per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza definitiva n. 99/2023, pure in epigrafe indicata, la medesima Corte, dato atto dell’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione in data 21.4.2021, condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore de ll’Arnoldi dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300/1970, detratto l’ aliunde perceptum , pari ad € 60.155,83, oltre accessori dalla data di estromissione al saldo; condannava, inoltre, detta società al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento alla data di esercizio dell’opzione, maggiorati degli interessi legali dalla singola maturazione al saldo;
condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado, in favore dell’Arnoldi.
Avverso tali decisioni (non definitiva e definitiva) la RAGIONE_SOCIALE aveva proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Ha resistito l’intimato con controricorso.
CONSIDERATO
che :
a seguito della fissazione dell’adunanza camerale il difensore della società ricorrente ha depositato telematicamente atto in cui il legale rappresentante di quest’ultima dichiara di ‘intendere rinunciare al ricorso per cassazione iscritto a RG 9614/2023’; tale atto, sottosc ritto anche dal difensore della società, risulta regolarmente notificato per via telematica ad entrambi i difensori del controricorrente; a sua volta, uno dei difensori del controricorrente ha depositato atto in cui quest’ultimo di persona accetta detta ri nuncia; atto che è sottoscritto pure da detto difensore e risulta notificato via pec al difensore della rinunciante;
essendo la rinuncia e l’accettazione regolari, dev’essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 306 e 391 c.p.c.;
giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., avendo il controricorrente aderito alla rinuncia al ricorso, nulla si dispone quanto alle spese processuali;
non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di
dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 17.12.2024.