Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28580 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 24369/2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona dei suoi Commissari Liquidatori Dott. AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, con sede legale in Bibbiena INDIRIZZO, INDIRIZZO, P. IVA P_IVA, assistita, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Reggio Emilia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio e la persona del difensore, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni e notificazioni: EMAIL
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in INDIRIZZO, C.F. P_IVA, in persona del l.r. pro tempore, assistita, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 131 pronunciata il 05.12.2018 e depositata in data 23.01.2019 della Corte di appello di Firenze;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
che RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione Coatta Amministrativa aveva azionato con ricorso principale, notificato in data 2631.07.2019, giudizio in cassazione contro UBI RAGIONE_SOCIALE S.p.A.;
che era stata così impugnata la pronuncia, con la quale la Corte d’Appello di Firenze – in totale riforma della sentenza pronunciata in data 13.01.2012 dal Tribunale di Arezzo – aveva ritenuto fondato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE Popolare dell’Etruria e del RAGIONE_SOCIALEc. RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. (cui era succeduta, nel corso del giudizio di secondo grado, la RAGIONE_SOCIALE) e, ritenendo che non ricorresse, in capo all’ i stituto bancario, all’epoca dell’incasso delle rimesse in conto corrente effettuate dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE dal 03.01.2005 al 10.05.2005, la scientia decoctionis in relazione alle condizioni della società poi sottoposta a procedura concorsuale, aveva ritenuto insussistenti i presupposti ex art. 67, comma 2, l. fall. per la revocabilità di detti versamenti;
che la RAGIONE_SOCIALE si costituiva con controricorso notificato in data 10.10.2019;
che la ricorrente con atto del 30 luglio 2025 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di legittimità;
che la controricorrente non ha accettato la rinuncia;
che sussistono tuttavia giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità, stante anche la risalenza temporale dell’odierno ricorso per cassazione;
che, quanto al contributo unificato, va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012,
che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio, con compensazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Presidente NOME COGNOME