Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34413 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24564/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
NOME, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale , dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale come per legge
-controricorrente e ricorrente incidentale – nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, domicilio digitale come per legge
-controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Roma n. 6255/2023, pubblicata in data 3 ottobre 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 giugno 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3503 del 2017, accogliendo la domanda proposta da Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., creditrice della società RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l’inefficacia ex art. 2901 cod. civ. dell’atto di compravendita della nuda proprietà dell’appartamento sito in Roma, concluso in data 21 dicembre 2012, tra l’alienante NOME, che aveva prestato fideiussione in favore della debitrice principale , e l’acquirente RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Roma, investita dell’appello principale proposto da RAGIONE_SOCIALE e di quello incidentale spiegato da NOME COGNOME, li ha rigettati entrambi, rilevando la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ.
Avverso la suddetta sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due articolati motivi.
NOME ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale, con due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la ricorrente principale ed il ricorrente incidentale hanno depositato atto di rinunzia congiunta ai rispettivi ricorsi, con relativa
accettazione anche da parte di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le rinunce depositate dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, accettate dalla controparte RAGIONE_SOCIALE, esimono il Collegio dallo scrutinio dei motivi e comportano la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 30/09/2015, n. 19560; Cass., 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 30 giugno 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME