Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32548 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32548 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
Oggetto: estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15299/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3105/2020, depositata il 27 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 27 novembre 2020, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accertato il credito restitutorio della RAGIONE_SOCIALE in euro 946.014,33, oltre interessi legali dalla data di notificazione dell’atto di citazione al saldo, e condannato quest’ultima alla restituzione in favore della banca della differenza tra quanto percepito e quanto dovuto in esecuzione della sentenza di primo grado;
la sentenza impugnata ha dato atto che il giudice di primo grado aveva accolto la domanda della RAGIONE_SOCIALE di accertamento della nullità del contratto di swap concluso dalla stessa con la odierna ricorrente e condannato quest’ultima alla restituzione della somma di euro 946.014,33, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento sino al saldo, nonché la RAGIONE_SOCIALE a restituire alla banca la somma di euro 107.978,51, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento;
ha, quindi, accolto solo parzialmente il gravame della banca relativamente alla decorrenza degli interessi dovuti sul credito restitutorio accertato in favore della RAGIONE_SOCIALE, individuata nella data di proposizione della domanda giudiziale e non già nelle date di esecuzione dei pagamenti indebiti;
il ricorso è affidato a sei motivi;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE;
con nota del l’11 novembre 2024 la ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso e chiede l’estinzione del giudizio di legittimità , con compensazione delle spese;
con nota del successivo 14 novembre la controricorrente deposita atto di accettazione della rinuncia;
CONSIDERATO CHE:
deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in
tema di spese processuali, stante la adesione della controricorrente alla rinuncia;
– non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025.
Il Presidente