Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7231 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7231 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20514/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME;
-controricorrenti-
nonchè contro
TRAPPETTI PAOLO, RAGIONE_SOCIALE;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO PERUGIA n. 418/2021, depositata il 06/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
-Con ricorso affidato a cinque motivi, la RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia, resa pubblica in data 6 luglio 2021, che, in sede di rinvio a seguito dell’annullamento da parte di questa Corte di cassazione (con sentenza n. 16585/2019) della precedente sentenza n. 93/2015, la condannava al pagamento – a titolo di danno da perdita di valore degli immobili dovuta all’inquinamento dell’area nella quale insistevano le residenze abitative di pregio degli appellanti COGNOME COGNOME ed NOME COGNOME -della somma di euro 78.875,00, oltre accessori, in favore del COGNOME e della somma di euro 83.500,00 in favore del COGNOME, oltre accessori, nonché, sempre in loro favore, alla rifusione delle spese del grado e di quelle del giudizio di legittimità.
-Hanno resistito con congiunto controricorso NOME COGNOME ed NOME COGNOME, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati NOME COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE
-La società ricorrente ha depositato atto di nomina di nuovo difensore nella persona dell’AVV_NOTAIO, munita di procura speciale notarile.
-In data 20 dicembre 2023 la RAGIONE_SOCIALE ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione per esser stata transatta la lite; atto preannunciato dai controricorrenti con nota depositata il
9 novembre 2023, con la quale è stata confermata l’intervenuta transazione della controversia.
CONSIDERATO CHE:
– Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.
Prima dell’adunanza in camera di consiglio è stato, infatti, depositato l’atto con il quale la società ricorrente, personalmente e tramite il proprio difensore, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazioni, con richiesta compensazione delle spese del giudizio.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall’art. 390 c.p.c., cui deve seguire la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione della sostanziale convergenza delle parti al riguardo.
-Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza