Rinuncia al ricorso per cassazione e accordo transattivo
La rinuncia al ricorso per cassazione rappresenta un momento procedurale fondamentale quando le parti decidono di chiudere una lite in via stragiudiziale. Spesso, durante la pendenza del giudizio di legittimità, i soggetti coinvolti raggiungono un’intesa che rende inutile proseguire con la causa. In questo articolo analizzeremo come la Suprema Corte gestisce queste situazioni partendo da un caso concreto.
Il contesto della lite tra azienda e banca
Il caso in esame trae origine da una controversia civile che ha visto contrapposti una società di persone, insieme a un socio, e un istituto di credito. Dopo una sentenza emessa dalla Corte d’Appello, la parte soccombente aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per tentare di ribaltare il verdetto. Tuttavia, durante l’attesa per la discussione della causa, la situazione è mutata radicalmente.
Le parti, assistite dai propri legali, hanno intrapreso una trattativa che ha portato alla firma di un accordo conciliativo. Questo tipo di accordo è uno strumento potente perché permette di definire il conflitto in tempi certi, evitando l’incertezza legata alla decisione dei giudici.
Effetti della rinuncia al ricorso per cassazione
Quando viene raggiunto un accordo, il ricorrente è tenuto a formalizzare la propria volontà di abbandonare il giudizio. Nel caso di specie, la rinuncia è stata effettuata tramite un atto telematico depositato in prossimità dell’udienza.
La procedura civile prevede che, a fronte di una rinuncia regolarmente presentata, il giudice debba limitarsi a prendere atto della volontà delle parti. Non vi è più spazio per una discussione sui motivi del ricorso o sulla correttezza della sentenza di appello. Il processo di legittimità si arresta definitivamente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione sulla verifica dei presupposti formali dell’atto di rinuncia. Poiché i ricorrenti hanno manifestato chiaramente la volontà di desistere dal giudizio a seguito di un intervenuto accordo conciliativo con la banca controricorrente, la Corte ha riscontrato il venir meno dell’interesse alla decisione.
Ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, il magistrato ha rilevato che la rinuncia presentata dai ricorrenti è idonea a determinare la fine del processo. Le motivazioni risiedono esclusivamente nel rispetto della volontà negoziale delle parti, che hanno preferito la stabilità di un accordo privato alla prosecuzione della lite giudiziaria.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Per quanto riguarda l’aspetto economico, la decisione ha stabilito la compensazione delle spese tra le parti. Questo significa che nessuno dei soggetti coinvolti dovrà rimborsare all’altro i costi sostenuti per l’attività dei difensori in questa fase.
L’implicazione pratica di questo provvedimento è la definitiva conferma della sentenza della Corte d’Appello impugnata, ma filtrata e regolata dai termini dell’accordo privato sottoscritto tra la società e la banca. Tale esito sottolinea l’importanza della mediazione e della conciliazione anche nelle fasi più avanzate del sistema giudiziario italiano.
Cosa comporta la rinuncia al ricorso per cassazione dopo un accordo?
Comporta l’estinzione immediata del giudizio senza che la Corte entri nel merito della controversia poiché viene meno l’interesse delle parti a proseguire la lite giudiziaria.
Chi paga le spese legali in caso di estinzione per rinuncia?
Generalmente le spese vengono compensate tra le parti se la rinuncia deriva da un accordo transattivo, il che significa che ogni parte sostiene i costi del proprio difensore.
È possibile rinunciare al giudizio di legittimità tramite atto telematico?
Sì, la normativa attuale prevede che la rinuncia possa essere depositata telematicamente dai difensori delle parti per certificare la volontà di abbandonare il procedimento pendente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4627 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4627 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
sul ricorso 20594/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– controricorrente avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO diMILANO n. 1481/2021 depositata il 11/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Preso atto che il ricorso proposto dagli odierni istanti avverso l’epigrafata sentenza della Corte d’Appello di Milano con atto telematico depositato in data 8.11.2025 è stato rinunciato dai medesimi a seguito dell’intervenuto accordo conciliativo con la controparte;
ritenuto che, pertanto, occorra dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME