Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4634 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4634 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15311/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 663/2021 depositata il 23/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- La sig. NOME COGNOME ha proposto ricorso per ottenere la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che ha respinto il gravame
contro
la sentenza di primo grado di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso su richiesta della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della quota sociale ancora dovuta.
La Corte di merito ha confermato l’infondatezza della eccezione di nullità del rapporto associativo per coartazione della volontà (con cui l’associata deduceva di essere stata vittima di raggiri e artifizi posti in essere dai vertici della RAGIONE_SOCIALE per indurla alla sottoscrizione del contratto sociale, pena la perdita del rapporto di lavoro) in quanto dai documenti di causa si evinceva che, a fronte di un cambio di appalto gestito anche dalle associazioni sindacali, l’obbligazione di assumere la lavoratrice era stato assunto in un momento anteriore alla domanda di divenire socia della RAGIONE_SOCIALE; pertanto la lavoratrice non poteva dirsi sottoposta all’alternativa di divenire socia o rinunciare anche al posto di lavoro.
-Con il ricorso per cassazione la sig. COGNOME ha proposto quattro motivi di illegittimità della sentenza gravata. La RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso
3.- Successivamente, con atto 10.2.2026 depositato il 18.2.2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso chiedendo la compensazione delle spese di lite « sulla base della difficoltà e complessità della vicenda e in ragione della natura delle parti in causa». La rinuncia risulta essere stata notificata a controparte ma non da questa accettata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . ─ Il giudizio deve essere dichiarato estinto a prescindere dalla accettazione della controricorrente, salva la condanna della parte rinunciante alle spese del giudizio: infatti, quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione dell’altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere
discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. 9474/2020).
In tal caso, sulla base della rinuncia proposta, non emergono specifiche circostanze che giustifichino la non adozione del provvedimento di condanna alle spese. Perciò la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: « in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica » (Cass. n. 10140/2020; Cass. n. 19071/2018; Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell’importo di euro 2.000,00 (duemila) di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26.2.2026
Il Presidente NOME COGNOME