Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6149 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
sul ricorso 31320/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., NOME.te domic. in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
CORDERO di MONTEZEMOLO NOME, COGNOME NOMENOME NOME.te domic. in Roma, INDIRIZZO, rappres. e difesi dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 8943/20, pubblicata il 14.5.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE chiede la revocazione, ex art. 395, n.4, c.p.c., della sentenza della Cassazione del 14.5.2020- che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano la quale aveva confermato la sentenza del Tribunale del 2014 (che condannò la ricorrente al pagamento della somma di euro 421.674,16 per royalties dovute, dichiarando risolto di diritto il contratto sottoscritto l’1.9.98 tra la società ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE).
La ricorrente assume che la sentenza della cassazione impugnata sarebbe infirmata da un errore di fatto, per erronea e falsa esclusione della circostanza pacifica per cui la diffida ad adempiere della RAGIONE_SOCIALE era stata inviata alla destinataria RAGIONE_SOCIALE– cancellata dal registro delle imprese in data 20.3.17, di cui i controricorrenti sono ex soci, ai quali sono stati devoluti i diritti creditori della società cancellata- non solo con lettera postale, ma anche con mail ricevuta il 21.12.07 alle ore 18.
Al riguardo, la sentenza impugnata escludeva che la diffida ad adempiere un contratto di cooperazione nello sviluppo del marchio RAGIONE_SOCIALE in settori diversi da quello principale, avente ad oggetto la consegna di un report, avesse rispettato il termine minimo di 15 gg., ex art. 1454 c.c.- rilevato che la convenzione tra le parti non prevedeva un termine diverso, evidenziando l’infond atezza del rilievo della ricorrente secondo il quale essa non aveva assegnato un termine inferiore ai 15 gg. Secondo la Corte, la diffida sarebbe stata data con lettera spedita il 21 dicembre 2007, non essendo decisiva la data di invio della comunicazione contenente la diffida, ma quella del recapito, mentre la Corte d’appello non aveva accertato che ciò fosse avvenuto
quindici gg. prima del 10.1.08, emergendo dagli atti che essa fosse giunta a conoscenza del destinatario il 31 dicembre.
La ricorrente dunque assume che la sentenza impugnata sarebbe viziata dalla supposizione del presupposto di fatto dell’inesisten za di circostanza certa, perché provata e non contestata, ossia il fatto che la diffida era stata inviata dalla RAGIONE_SOCIALE non solo con lettera postale ma anche con mail, che sarebbe stata pacificamente ricevuta lo stesso 21 dicembre 2007.
NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME, nella qualità di ex soci della cessata RAGIONE_SOCIALE, resistono con controricorso.
La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto dell’11.10.23.
RITENUTO CHE
La rinuncia al ricorso non risulta notificata, né accettata dalla parte controricorrente.
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. 13923/2019; Cass. 12743/2016).
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 10140/2020; Cass.3971/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nelle somme di euro 7.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 29 novembre 2023.