Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35797/2018 R.G. proposto da :
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO di TESSILE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE E DEI SOCI COGNOME NOME E COGNOME NOME
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da
CURATELA DEL FALLIMENTO di TESSILE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE E DEI SOCI RAGIONE_SOCIALE NOME E COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente all’incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2216/2018 depositata il 28/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE:
Il FALLIMENTO di TESSILE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e dei soci COGNOME NOME e COGNOME NOME ha promosso domande di invalidità, inopponibilità e revocatoria a vario titolo relative all’escussione di tre polizze vita (di cui due polizze « Bussola» ) e di un pacchetto titoli (sostitutivo quest’ultimo di altra precedente polizza vita), costituiti in pegno a garanzia del creditore da uno dei soci dichiarati falliti;
il Tribunale di Prato ha rigettato la domanda;
la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la revocatoria ex art. 67, secondo comma, l. fall. delle escussioni di pegno, avvenute nei sei mesi dalla dichiarazione del fallimento, condannando la banca a corrispondere l’importo di € 1.231 .812,05 oltre accessori;
che ha proposto ricorso per cassazione MPS, affidato a tre motivi, cui ha resistito il fallimento con controricorso, il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, cui ha resistito il ricorrente con ulteriore controricorso a ricorso incidentale;
CONSIDERATO CHE:
il ricorrente ha depositato in data 28 gennaio 2025 istanza di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione della rinuncia del ricorrente;
n. 35797/2018 R.G.
le parti hanno ribadito con successive memorie concorde richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29/10/2025.
Il Presidente