Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8223 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8223 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10108/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) con domicilio digitale come in atti
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VENEZIA n. 2055/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME ha impugnato, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 2055 del 30/09/2019 del Tribunale di Venezia, resa quale giudice di appello su sentenza del Giudice di pace della stessa sede, in tema di Tariffa di Igiene Ambientale (cd. TIA);
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 18/03/2024;
Considerato che
NOME COGNOME ha depositato , prima dell’adunanza camerale del 18/03/2024, atto di rinuncia al ricorso;
la rinuncia è stata accettata dalla RAGIONE_SOCIALE, con atto depositato prima dell’adunanza camerale ;
entrambe le parti hanno chiesto, nei rispettivi atti di rinuncia e di accettazione della rinuncia, la compensazione delle spese;
deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese del giudizio, potendosi in tal senso statuire stante l’esito della lite ;
quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
l a Corte dichiara l’estinzione del giudizio ; compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di