Rinuncia al ricorso: quando non si applica il raddoppio del contributo unificato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarificazione sugli effetti della rinuncia al ricorso per cassazione, in particolare riguardo all’obbligo di versamento del doppio del contributo unificato. La vicenda, nata da una controversia su un accordo di ristrutturazione aziendale, si è conclusa con un principio procedurale di grande rilevanza pratica per avvocati e imprese.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla richiesta di una società per azioni di ottenere l’omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti. L’accordo includeva una proposta di transazione fiscale che, tuttavia, non era stata accettata dall’Amministrazione Finanziaria.
Il Tribunale, in prima istanza, aveva rigettato il ricorso della società. La decisione era stata poi confermata anche dalla Corte d’appello. Di fronte a questo doppio rigetto, la società aveva deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando diversi motivi di doglianza.
La Svolta: la Rinuncia al Ricorso in Cassazione
Durante il giudizio dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto decisivo: i difensori della società hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico. Questo atto ha cambiato radicalmente le sorti del processo, spostando l’attenzione dalla questione di merito (l’accordo di ristrutturazione) a quella puramente procedurale sulle conseguenze della rinuncia.
La Corte di Cassazione, preso atto della volontà della parte ricorrente, non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La parte più interessante dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno guidato la Corte nel definire gli aspetti accessori alla dichiarazione di estinzione.
In primo luogo, la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. Questa scelta è stata giustificata dalla “peculiarità della questione trattata, di assoluta novità”, riconoscendo che il merito della controversia, sebbene non deciso, presentava profili di complessità e originalità tali da non far gravare i costi su nessuna delle due parti.
In secondo luogo, e questo è il punto centrale, la Corte ha stabilito che non era dovuto il raddoppio del contributo unificato. I giudici hanno richiamato l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Questa norma prevede un aumento del contributo a carico della parte la cui impugnazione sia stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. La Corte ha sottolineato che tale misura ha una natura eccezionale e sanzionatoria. Pertanto, deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere applicata a casi non espressamente previsti, come appunto la rinuncia al ricorso. La rinuncia è un atto volontario della parte che pone fine al giudizio, a differenza del rigetto o dell’inammissibilità, che rappresentano una valutazione negativa da parte del giudice. Su questo punto, la Corte ha anche richiamato precedenti conformi (Cass. 19071/2018 e Cass. 23175/2015), consolidando un orientamento ormai pacifico.
Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di spese di giustizia: le sanzioni non possono essere applicate per analogia. La scelta di una parte di rinunciare a un’impugnazione non equivale a un esito sfavorevole nel merito e, di conseguenza, non può far scattare l’obbligo del pagamento del doppio contributo unificato. Questa chiarificazione offre una maggiore certezza agli operatori del diritto e alle parti processuali, che possono valutare l’opportunità di una rinuncia senza il timore di incorrere in sanzioni economiche previste per altre tipologie di chiusura del processo.
Cosa succede a un processo se la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciarvi?
Il processo si estingue. La Corte prende atto della volontà della parte e dichiara la fine del giudizio senza entrare nel merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il raddoppio del contributo unificato è una misura sanzionatoria che si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di rinuncia volontaria.
Perché in questo caso le spese legali sono state compensate tra le parti?
La Corte ha deciso di compensare le spese a causa della “assoluta novità” della questione giuridica che era alla base del ricorso. Anche se il processo si è estinto per rinuncia, la Corte ha ritenuto che la complessità e originalità del tema giustificassero che ogni parte sostenesse i propri costi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35083 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18132/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME (LCQNNN59D07F158D) e NOME COGNOME (LBNGNN67T49A662V) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
AGENZIA delle ENTRATE, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2127/2022 depositato il 16/6/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trani, con decreto del 23 dicembre 2021, rigettava il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere l’omologa di un accordo di ristrutturazione contenente anche una proposta di transazione fiscale non accolta dall’Agen zia delle Entrate.
La Corte d’appello di Bari, con decreto in data 16 giugno 2022, rigettava il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso tale statuizione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questa statuizione prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Gli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME quali difensori di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato in data 7 ottobre 2022 atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico della società.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
La peculiarità della questione trattata, di assoluta novità, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2024.