Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35083 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18132/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (P_IVA)
– controricorrente – avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2127/2022 depositato il 16/6/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Trani, con decreto del 23 dicembre 2021, rigettava il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere l’omologa di un accordo di ristrutturazione contenente anche una proposta di transazione fiscale non accolta dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Bari, con decreto in data 16 giugno 2022, rigettava il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso tale statuizione.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione di questa statuizione prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, quali difensori di RAGIONE_SOCIALE, hanno depositato in data 7 ottobre 2022 atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico della società.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
La peculiarità della questione trattata, di assoluta novità, giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2024.