Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2253 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19756-2016 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, nato a Agrigento il DATA_NASCITA c.f. CODICE_FISCALE ed ivi residente in INDIRIZZO, rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso principale dall’AVV_NOTAIO con studio legale in Agrigento (AG) alla INDIRIZZO, tutti elettivamente domiciliati presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO del Foro di Roma, alla INDIRIZZO fax n. 1782750793 p.e.c. EMAIL.
-ricorrente –
contro
FALLIMENTO COGNOME NOME ESTESO AI SOCI DI COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NONCHE ALLA SOCIETA’ DI COGNOME ESISTENTI TRA GLI STESSI in persona del curatore AVV_NOTAIO c.f. CODICE_FISCALE con sede in INDIRIZZO INDIRIZZO p.e.c. EMAIL fax
0922870204 elettivamente domiciliato presso e nello studio dell’AVV_NOTAIO del Foro di Agrigento sito in INDIRIZZO p.e.c. EMAIL.
-controricorrente avverso il decreto n. 1347/2016 -R.G. 3251/2015 del Tribunale di Agrigento, Sez. Fallimentare, pubblicato il 19.07.16 e mai notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
Con ricorso del 16.8.2016 NOME COGNOME ricorreva innanzi alla Corte Suprema di Cassazione e nei confronti del FALLIMENTO COGNOME NOME per la cassazione del decreto n. 1347/2016 del Tribunale di Agrigento, pubblicato il 19.7.2016.
Il Fallimento si costituiva con controricorso.
NOME COGNOME, con atto datato 22.11.2023, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. , di voler rinunciare, come in effetti ha rinunciato, al ricorso per cassazione iscritto al R.G. 19756/2016, con compensazione totale delle spese, rinuncia che è stata del pari accettata dal Fallimento controricorrente con atto sottoscritto dal AVV_NOTAIO fallimentare AVV_NOTAIO e dal difensore della curatela AVV_NOTAIO.
Prima di esaminare i motivi di ricorso, va dunque dichiarata in limine l’estinzione del giudizio in seguito alla sopra descritta rinuncia del ricorso.
Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l’adesione alla rinuncia del controricorrente.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi
-tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato
sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 6.12.2023