Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32622 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32622 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5489/2019 R.G. proposto da :
COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; -ricorrenti- contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO MILANO n. 5480/2018, pubblicata il 6/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1. NOME e NOME COGNOME citavano davanti al Tribunale di Milano la loro sorella NOME chiedendo accertarsi la nullità del testamento redatto il 24 luglio 2003 da NOME COGNOME, padre degli attori, della convenuta e dell’altra sorella NOME (la quale era rimasta estranea al giudizio avendo rinunciato all’eredità dei genitori), per ‘inesistenza in capo al testatore dei beni lasciati in eredità’ in quanto originariamente di proprietà per il 50% di NOME COGNOME, moglie del testatore e madre delle parti, deceduta nel 1997, divenuti per successione legittima di proprietà di NOME COGNOME solo per 1/3 e, per i restanti 2/3, di proprietà dei figli.
Gli attori chiedevano, altresì, procedersi alla divisione dei beni ereditari in tre quote uguali e, in subordine, in caso di ritenuta validità del testamento, accertarsi la lesione delle loro quote di legittima.
Sull’opposizione della convenuta, il Tribunale di Milano rigettava tutte le domande affermando, in primo luogo, che il testatore, pacificamente proprietario dei 4/6 dei beni oggetto del testamento, aveva commesso un ‘errore formale’ essendo accertata ‘l’effettiva volontà del testatore e che il medesimo avesse (‘abbia’) disposto dei beni per cui è causa per la sua quota di 4/6′, in secondo luogo, che, essendo il testamento valido, non vi era luogo alla successione ex lege , in terzo luogo, che la domanda di accertamento della lesione della legittima era rimasta indimostrata. La Corte di Appello di Milano, con sentenza 5480/2018, rigettava l’appello di NOME e NOME COGNOME confermando integralmente la decisione di primo grado;
NOME e NOME COGNOME ricorrevano per la cassazione della sentenza di appello con cinque motivi;
NOME COGNOME resisteva con controricorso;
in data 2 dicembre 2024 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso con relativa accettazione da parte della controricorrente;
considerato che:
in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. , senza alcuna pronuncia sulle spese (che restano a carico delle parti che le hanno anticipato, come dalle stesse implicitamente richiesto, non avendo formulato alcuna specifica istanza in proposito);
non vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Come questa Corte ha più volte affermato, la norma ‘che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica’ ( cfr., ad es., Cass. 12 novembre 2015, n. 23175 e Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025);
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda