Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21525 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21525 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12063/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE Provincia Autonoma Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale legale
-ricorrenti- contro
Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avv. NOME COGNOMEcontroricorrente-
nonché contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, n. 3/2021 depositata il 19/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO e DIRITTO
L a Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano , ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 158 del 2019 dagli odierni ricorrenti, che domandano la cassazione della decisione emessa dalla Corte territoriale sulla base di due motivi, cui resistono con separati controricorsi l’ Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva.
Con atto sottoscritto dalle parti e dal difensore, depositato in data 13 giugno 2025, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Le parti controricorrenti hanno preso atto della rinuncia e aderito alla richiesta di compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
In conformità alle concordi richieste delle parti, ritualmente acquisite agli atti, va dichiarata l’estinzione del giudizio senza procedere alla condanna al pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Attesa la rinuncia al ricorso, non trova applicazione l ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l ‘ obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell ‘ impugnazione o della sua declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.