Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21525 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21525 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12063/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio digitale legale
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO
-controricorrente- nonché contro
Folchini NOME, NOME
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 3/2021 depositata il 19/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTO e DIRITTO
L a Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di RAGIONE_SOCIALE , ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 158 del 2019 dagli odierni ricorrenti, che domandano la cassazione RAGIONE_SOCIALE decisione emessa dalla Corte territoriale sulla base di due motivi, cui resistono con separati controricorsi l’ RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva.
Con atto sottoscritto dalle parti e dal difensore, depositato in data 13 giugno 2025, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. Le parti controricorrenti hanno preso atto RAGIONE_SOCIALE rinuncia e aderito alla richiesta di compensare le spese del presente giudizio di legittimità.
In conformità alle concordi richieste delle parti, ritualmente acquisite agli atti, va dichiarata l’estinzione del giudizio senza procedere alla condanna al pagamento delle spese , ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Attesa la rinuncia al ricorso, non trova applicazione l ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l ‘ obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell ‘ impugnazione o RAGIONE_SOCIALE sua declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.