Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8866 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8866 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7953/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME.
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE
– Intimata –
Avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 27/2021 depositata il giorno 11/01/2021.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, avverso la sentenza della Corte d’appello
COMPRAVENDITA
dell’Aquila n. 27/2001 nella causa tra la società ricorrente e la società RAGIONE_SOCIALE .
La parte intimata non ha svolto difese.
Con atto del 19/01/2024, la società ricorrente ha rinunciato al ricorso.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio (art. 391, cod. proc. civ.).
Nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di cassazione, a cui la società intimata non ha partecipato.
Circa il contributo unificato va data continuità al seguente principio di diritto: «in tema di impugnazioni, l ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l ‘ obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici -del rigetto dell ‘ impugnazione o della sua declaratoria d ‘ inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» ( ex multis , Sez. 1, Ordinanza 21/02/2024, n. 4591, e la giurisprudenza ivi richiamata).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, in data 27 marzo 2024.