Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27487 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 27487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7080-2021 proposto da:
NOME COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Oggetto
Inquadramento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/09/2024
CC
avverso la sentenza n. 1146/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/12/2020 R.G.N. 2191/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di NOME COGNOME – dipendente della società RAGIONE_SOCIALE presso cui aveva prestato servizio inquadrato nel l’Area Quadri secondo il CCNL delle Aziende RAGIONE_SOCIALE -volta ad ottenere nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, presso cui era transitato in seguito ad incorporazione prevista dall’art. 1, commi 659 -664, della legge n. 208 del 2015, l’inquadramento nel livello Quadri del CCNL applicabile presso l’RAGIONE_SOCIALE incorporante;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con due motivi, cui ha resistito l’intimata società con controricorso;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
risultano depositati sia l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da NOME COGNOME e dal suo procuratore AVV_NOTAIO, sia l’accettazione della rinuncia della parte controricorrente, come rappresentata e difesa;
pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo;
in considerazione dell’accettazione della società controricorrente non occorre provvedere sule spese ai sensi dell’art. 391, u.c., c.p.c.;
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (tra molte: Cass. n. 23175 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 24 settembre