Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5249 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5249 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 16549/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso sentenza della Corte d’appello di Palermo 29 marzo 2021 n.459;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 27 ottobre 2015, rigettando eccezione di inoperatività di polizza assicurativa claims made (poiché il contratto assicurativo invocato dalla RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE valeva fino al 31 maggio 2009 ma la denuncia dell’evento dannoso era avvenuta nel febbraio 2010), per quanto qui interessa, condannava RAGIONE_SOCIALE, in forza di polizza stipulata il 16 dicembre 2005, a manlevare la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della condanna a risarcire NOME COGNOME e NOME COGNOME nella misura di euro 2253,84.
La compagnia, divenuta nelle more RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello; resisteva la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 29 marzo 2021, accoglieva il gravame, ritenendo valida la clausola claims made (articolo 8 delle condizioni generali di polizza) e revocando quindi la condanna.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso composto di due motivi, da cui NOME si è difesa con controricorso.
Considerato che:
In data 6 dicembre 2023 è stata depositata rinuncia al ricorso della ricorrente, accettata a spese compensate dalla controricorrente, chiedendosi la dichiarazione di estinzione del giudizio.
Ne sussistono effettivamente i presupposti, incluso per la compensazione delle spese. La rinuncia esclude altresì il raddoppio del contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura
si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Nulla spese.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2024