Rinuncia al Ricorso: la Cassazione esclude il raddoppio del contributo unificato
La rinuncia al ricorso rappresenta un momento cruciale nel processo, spesso frutto di un accordo raggiunto tra le parti. Ma quali sono le sue conseguenze fiscali? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, una misura con natura sanzionatoria riservata a esiti ben diversi del giudizio.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da una controversia in ambito fallimentare. Un creditore, prestatore di servizi di trasporto per una società poi dichiarata fallita, aveva richiesto l’ammissione al passivo del proprio credito di 70.000 euro con il riconoscimento del privilegio previsto dall’art. 2751-bis del codice civile. La sua richiesta era stata accolta solo in via chirografaria, ovvero senza alcuna causa di prelazione.
Il creditore aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale competente, ma il suo reclamo era stato rigettato. Non dandosi per vinto, aveva presentato ricorso per cassazione, al quale la curatela fallimentare aveva resistito con controricorso.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Giudizio
Prima che la Corte potesse decidere nel merito, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo per porre fine alla lite. Di conseguenza, il creditore ricorrente ha depositato un’istanza di rinuncia al ricorso, prontamente accettata dalla controparte.
Preso atto della volontà concorde delle parti, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del giudizio. La questione più interessante, tuttavia, riguardava le conseguenze di tale estinzione sul piano delle spese e, in particolare, del contributo unificato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito che, data la rinuncia e la sua accettazione, non vi era luogo a una pronuncia sulle spese di lite. Il punto centrale della motivazione, però, si è concentrato sull’inapplicabilità del cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’.
Questa misura, prevista dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, impone alla parte la cui impugnazione sia respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo già pagato. La Cassazione ha sottolineato che si tratta di una misura eccezionale, con una finalità lato sensu sanzionatoria.
Proprio per questa sua natura, la norma è di stretta interpretazione e non può essere applicata per analogia o in via estensiva a casi non espressamente previsti. La rinuncia al ricorso, portando all’estinzione del processo, non rientra in nessuna delle tre ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) contemplate dalla legge. Pertanto, chi rinuncia non è tenuto a pagare il doppio del contributo.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione conferma un orientamento consolidato e offre una certezza importante per le parti processuali e i loro avvocati. La scelta di definire una controversia attraverso una transazione, seguita dalla rinuncia all’impugnazione, è una strategia processuale che non solo chiude la lite ma evita anche conseguenze fiscali negative. Questa pronuncia ribadisce che le norme sanzionatorie devono essere interpretate restrittivamente, garantendo che il loro campo di applicazione sia limitato esclusivamente alle fattispecie per le quali sono state concepite, senza estensioni che potrebbero scoraggiare soluzioni conciliative.
Cosa succede a un processo in Cassazione se il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta?
Il giudizio viene dichiarato estinto dalla Corte. Di conseguenza, la Corte non emette una decisione sul merito della questione e, in questo caso, non si pronuncia sulle spese legali.
In caso di rinuncia al ricorso, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia al ricorso non fa scattare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché non rientra nei casi previsti dalla legge.
Perché il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso?
Perché il raddoppio del contributo è una misura di carattere eccezionale e sanzionatorio, applicabile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge: rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Essendo una norma di stretta interpretazione, non può essere estesa per analogia alla rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26731 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 37304/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di LECCO n. 1647/2019 depositata il 13/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
COGNOME NOME ha proposto opposizione allo stato passivo di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con il quale -previa ammissione di parte del credito al chirografo -era stata esclusa l’ammissione del credito di € 70.000,00 al privilegio ex art. 2751bis cod. civ. quale preposto ai trasporti della società dichiarata fallita;
che il Tribunale di Lecco, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione;
che ha proposto ricorso per cassazione il creditore opponente, affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il fallimento;
CONSIDERATO CHE
che il ricorrente ha depositato in data 15 maggio 2025 istanza di rinuncia al ricorso, dando atto dell’intervenuta transazione della lite;
che il controricorrente ha contestualmente accettato la rinuncia al ricorso;
che il giudizio va dichiarato estinto e non vi è luogo a pronuncia sulle spese;
che non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, posto che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., n. 34025/2023; Cass., n. 23175/2015; Cass., n. 13636/2015);
n. 37304/2019 R.G.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 24/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME
n. 37304/2019 R.G.