Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1103 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1103 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18778/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE (ora fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE), con sede in Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO di RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’ Avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE VICENZA RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
– intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 980/2016 depositata il 2/5/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. proponeva opposizione avverso la decisione del G.D. del fallimento di RAGIONE_SOCIALE di ammettere il suo credito (pari a € 282.767,69) al passivo della procedura in via chirografaria, previa revoca dell’ipoteca iscritta a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di consolidamento a medio termine di una serie di debiti già scaduti.
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 258/2010, rigettava l’opposizione presentata dalla banca, in presenza dei presupposti dell’azione revocatoria previsti dall’art. 2901 cod. civ. e in ragione dell’assenza di un piano con le caratteristiche richieste dall’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall..
La Corte distrettuale di Venezia, a seguito dell’appello presentato, fra gli altri, da Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., osservava -per quanto qui di interesse – che al fallimento, dichiarato il 26 luglio 2005, trovava applicazione la miniriforma delle azioni revocatorie introdotta con il d.l. 35/2005.
Riteneva che nella fattispecie in esame non ricorressero i presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 2901, comma 3, cod. civ., in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale esenzione trovava la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore e non era applicabile alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è, invece, negozio di disposizione patrimoniale.
Osservava che l’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. non trovava estensione alla revocatoria ordinaria; evidenziava però che nel caso in cui si fosse inteso condividere la tesi opposta, l’esenzione non poteva comunque essere applicata, poiché il piano di risanamento che era stato posto a fondamento del contratto di consolidamento mancava delle caratteristiche richieste dall’art.
2501bis , comma 4, cod. civ., giacché l’ advisor non aveva verificato la veridicità dei dati di bilancio e della situazione patrimoniale aggiornata al 28 febbraio 2004 fornita dal management della società. Precisava, inoltre, che non era onere del fallimento indicare dove e in che misura i dati assunti dalla società di revisione non fossero veridici, in quanto la carenza probatoria in ordine al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. doveva essere individuata a discapito delle banche appellanti.
Reputava, infine, che la sussistenza della scientia decoctionis non potesse essere esclusa dalla presentazione di un piano di risanamento aziendale, sia perché dal contratto di consolidamento non emergeva la concessione di nuova finanza, sia perché le plurime incongruenze del piano, che non potevano essere ignorate, inducevano a escludere che le banche potessero ragionevolmente confidare in un superamento della situazione di insolvenza.
Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 2 maggio 2016, prospettando sette motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE, Banca Popolare di Vicenza soc. coopRAGIONE_SOCIALE p.RAGIONE_SOCIALE, Veneto Banca s.p.aRAGIONE_SOCIALE e Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. non hanno svolto difese.
Considerato che:
L’Avv. NOME COGNOME quale difensore di Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. (ora Intesa Sanpaolo s.p.a.), ha depositato in data 29 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso da lui sottoscritta in virtù del mandato all’uopo conferito gli all’interno della procura alle liti; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.
Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
Rimangono a carico del rinunciante le spese del giudizio.
Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass. 23175/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia.
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%
Così deciso in Roma in data 11 dicembre 2023.