Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31587 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 36405-2018 proposto da:
NOME COGNOME NOMECOGNOME in qualità di eredi di NOME COGNOME in persona del procuratore speciale NOME COGNOME elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1537/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2018 R.G.N. 5467/2013;
Oggetto
R.G.N.36405/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 16/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
nelle more del giudizio d’impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, è stato depositato atto con il quale le parti ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;
trattasi di rinuncia rituale, conforme alle condizioni poste dall’art. 390 cod.proc.civ., non richiedendo la rinunzia, nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140);
l e ragioni della rinuncia integrano l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., (nella formulazione all’esito della declaratoria di illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 77 del 2018), dovendo, quindi, provvedersi alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità;
n on sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità (originaria) o d’improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità e ne compensa interamente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2024
Il Presidente NOME COGNOME