Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21170 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21170 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32095/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimate –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1170/2020, depositata il 19/03/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE chiedendo, tra l’altro, accertare e dichiarare il legittimo recesso dall’atto d’impegno del 09.02.2007 per l’esecuzione di lavori presso il cantiere di INDIRIZZO in Napoli, e relativo atto integrativo; nonché l’inesistenza di alcun contratto di appalto intercorrente con le convenute.
1.1. Fra.RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, costituitesi, interponevano domanda riconvenzionale di accertamento della misura dell’indennizzo dovuto ex art. 1671 cod. civ.
Il Tribunale di Napoli, per quanto di interesse, dichiarava la legittimità del recesso esercitato dalla committente RAGIONE_SOCIALE accoglieva per quanto di ragione la domanda riconvenzionale, condannando parte attrice al pagamento di €. 210.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE , a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 1671 cod. civ.
2.1. Il credito litigioso veniva ceduto da RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE
La sentenza di prime cure veniva appellata da RAGIONE_SOCIALE innanzi alla Corte d’appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n. 1170/2020, rigettava la domanda riconvenzionale avanzata RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 1671 cod. civ.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Parte ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte, evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Parte controricorrente ha depositato formale atto di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese di lite.
Rileva il Collegio che l’ atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.
Nulla sulle spese.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda