Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando si Evita il Doppio Contributo Unificato
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto procedurale di grande rilevanza pratica: la rinuncia al ricorso non comporta il pagamento del doppio del contributo unificato. Questa decisione, basata su un’interpretazione rigorosa della normativa, favorisce gli accordi transattivi e offre una maggiore prevedibilità dei costi legati alla chiusura di una controversia. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le motivazioni della Corte.
I Fatti di Causa: Dal Credito Professionale al Ricorso
La vicenda ha origine dall’opposizione allo stato passivo presentata da un avvocato nei confronti di una procedura fallimentare. Il professionista chiedeva il riconoscimento di un credito per l’attività svolta sia nella fase prefallimentare che in quella concordataria. Il Tribunale aveva accolto parzialmente le sue richieste, riconoscendo il credito ma negando la prededuzione, ovvero la priorità di pagamento rispetto ad altri creditori.
Insoddisfatto della decisione, il legale presentava ricorso per Cassazione, lamentando l’errata applicazione delle norme sul riconoscimento dei crediti professionali nel contesto di una crisi d’impresa. La procedura fallimentare, a sua volta, si costituiva in giudizio con un controricorso per resistere alle pretese dell’avvocato.
La Rinuncia al Ricorso e le Sue Conseguenze
Il colpo di scena arriva quando, prima della discussione in camera di consiglio, le parti raggiungono un accordo transattivo per risolvere bonariamente la controversia. A seguito di tale accordo, il professionista ricorrente deposita un atto formale di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal suo difensore.
Di fronte a questo atto, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di non proseguire il giudizio e, di conseguenza, dichiararlo estinto. La questione principale, a questo punto, si è spostata dalle pretese creditorie a un aspetto puramente procedurale e fiscale: il ricorrente era tenuto a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla legge?
Le Motivazioni: Perché la Rinuncia al Ricorso Esclude il Doppio Contributo
La Corte ha fornito una risposta chiara e negativa, basando la propria decisione sull’interpretazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. Questa norma stabilisce che la parte che ha proposto un’impugnazione, poi respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato.
Secondo la Cassazione, questa disposizione ha una natura eccezionale e, in un certo senso, sanzionatoria. Essa è volta a scoraggiare le impugnazioni pretestuose o palesemente infondate. Proprio per questa sua natura, la norma deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere applicata per analogia a situazioni non espressamente previste.
La rinuncia al ricorso non rientra in nessuna delle categorie tipiche (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) elencate dalla legge. È un atto volontario che pone fine al giudizio per volontà della parte, spesso a seguito di un accordo, e non a causa di un vizio dell’impugnazione o dell’infondatezza delle sue ragioni. Pertanto, applicare la ‘sanzione’ del doppio contributo sarebbe contrario alla logica della norma stessa. La Corte ha così dato continuità a un orientamento già consolidato in precedenti pronunce.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per avvocati e parti in causa. Essa conferma che la via della transazione e della successiva rinuncia all’impugnazione è non solo percorribile, but anche fiscalmente vantaggiosa, in quanto non espone il ricorrente al rischio di dover pagare il doppio del contributo unificato.
Questo principio incentiva la risoluzione stragiudiziale delle liti anche in fase di impugnazione, contribuendo a deflazionare il carico di lavoro della Suprema Corte e a garantire alle parti una chiusura della vertenza più rapida e meno onerosa. In definitiva, chi sceglie di accordarsi e rinunciare a un ricorso non viene ‘punito’ economicamente, in coerenza con un sistema che dovrebbe sempre favorire la composizione amichevole delle controversie.
Cosa succede al processo se la parte che ha fatto ricorso vi rinuncia?
Il processo si estingue. La Corte prende atto della volontà della parte di non proseguire e dichiara la fine del giudizio, senza emettere una decisione sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso per Cassazione, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. Secondo l’ordinanza, la norma che prevede il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso.
Perché il doppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia?
Perché la norma che impone tale pagamento è considerata una misura eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Essendo una norma di stretta interpretazione, non può essere estesa per analogia alla rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6058 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6058 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 19273/2017 r.g. proposto da:
Avv. NOME COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore Dott.ssa COGNOME rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocato NOME COGNOME
-controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Avellino, depositato in data 23.6.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Avellino, decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dall’ Avv. NOME COGNOME nei confronti del Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente accolto l ‘ impugnazione così presentata e ha rideterminato il credito ammesso al passivo in euro 30.064,37, oltre accessori, per l’opera prestata nel corso della procedura concordataria, e in euro 430, oltre accessori, per l’opera prestata nel corso della procedura prefallimentare, con collocazione privilegiata di entrambe i crediti, non riconoscendo tuttavia la richiesta prededuzione per il credito nascente per lo svolgimento dell’attività professionale nella procedura concordataria antecedente alla dichiarazione di fallimento.
2. Il decreto, pubblicato il 23.6.2017, è stato impugnato da ll’ Avv. NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE s.p.a. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 3.2.2025 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente Avv. COGNOME sottoscritto da quest’ultimo e dal difensore Avv. COGNOME in seguito a transazione intercorsa tra le parti.
Occorre pertanto dichiarare estinto il giudizio.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 12.2.2025
P.Q.M.