Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23435 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23435 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7225 – 2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio ‘NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE‘ degli avv. prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME dai quali è rappresentata e difesa
giusta procura a margine del controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 57/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, pubblicata il 16/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/4/2025 dal consigliere NOME COGNOME
sentito il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale NOME COGNOME;
rilevato che:
con ricorso del 2/3/2020, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza n. 57/2020 della Corte d’appello di Bari che l’ha condannata al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, della somma di Euro 680.000,00;
RAGIONE_SOCIALE liquidazione ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale; considerato che:
con atto congiunto del 4/4/25, entrambe le società hanno rinunciato ai ricorsi principale e incidentale e reciprocamente aderito alle rispettive rinunce;
-la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione