Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16599 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33032/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’a vvocato COGNOME NOME NOMEricorrente- contro COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME COGNOME NOME
-controricorrente- nonché
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE DI D’COGNOME DEL COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE DI D’COGNOME DEL COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1844/2019 depositata il 02/09/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udite le conclusioni dele procura Generale, in persona del dottor NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio Premesso che:
1.NOME COGNOME COGNOME ricorreva, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1844 del 2019, con cui era stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME ad ottenere, nei confronti di esso ricorrente e di NOME COGNOME, l’accertamento del valore della sua quota della RAGIONE_SOCIALE
a l ricorso si opponeva NOME COGNOME COGNOME COGNOME mentre gli altri soggetti indicati in epigrafe rimanevano intimati;
il ricorrente e il controricorrente, con atto sottoscritto il 16 marzo 2025, hanno rinunciato e, rispettivamente, accettato la rinuncia al ricorso significando di volere che le spese del giudizio siano compensate;
4.i n ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. ;
5.n on vi è luogo ad applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma ‘che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria
d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica’ (per tutte, Cass. 12 novembre 2015, n. n.23175);
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Così deciso in Roma il 12 giugno 2025.