Rinuncia al Ricorso: la Cassazione Chiarisce, Niente Doppio Contributo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento su un aspetto procedurale cruciale: le conseguenze economiche della rinuncia al ricorso. Quando una parte decide di abbandonare la propria impugnazione, è tenuta a pagare il cosiddetto ‘doppio contributo unificato’? La risposta della Suprema Corte è netta e fornisce una guida preziosa per le strategie processuali.
Il caso esaminato nasce da una controversia di diritto del lavoro, ma il principio affermato ha una valenza generale che tocca tutte le materie del contenzioso civile. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva dato ragione a un lavoratore, dichiarando nullo il licenziamento intimato da una nota azienda del settore automotive e condannando quest’ultima a tutte le conseguenze reintegratorie ed economiche del caso.
Contro questa decisione, la società aveva proposto ricorso per Cassazione. Il lavoratore, a sua volta, si era costituito in giudizio per difendere la sentenza a lui favorevole.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse decidere nel merito, si è verificato un colpo di scena processuale: la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto sia dal legale rappresentante che dai suoi avvocati. Il lavoratore ha prontamente aderito a tale rinuncia.
La Rinuncia al Ricorso e l’Estinzione del Processo
La rinuncia agli atti del giudizio è un istituto che consente alla parte che ha promosso la causa (o l’impugnazione) di porvi fine. Quando la controparte, che potrebbe avere interesse alla prosecuzione, accetta la rinuncia, il processo si estingue.
Nel caso di specie, l’adesione del controricorrente alla rinuncia della società ha portato la Corte di Cassazione a una sola conclusione possibile: dichiarare l’estinzione dell’intero processo. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello, favorevole al lavoratore, è diventata definitiva. La Corte ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese legali, lasciandole verosimilmente a carico di ciascuna parte come da accordi impliciti nella rinuncia.
Le Motivazioni: la questione del doppio contributo unificato
Il punto giuridicamente più interessante dell’ordinanza riguarda l’applicazione dell’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002. Questa norma prevede che, quando l’impugnazione è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all’inizio (il cosiddetto ‘doppio contributo’).
La Cassazione ha chiarito che questa disposizione non si applica in caso di rinuncia al ricorso. Il ragionamento dei giudici si basa su due pilastri:
1. Natura Sanzionatoria: La norma ha un carattere ‘lato sensu’ sanzionatorio, volto a scoraggiare le impugnazioni pretestuose o destinate all’insuccesso.
2. Interpretazione Stretta: Proprio perché si tratta di una misura eccezionale e sanzionatoria, essa deve essere interpretata in modo rigoroso e non può essere applicata a casi non espressamente previsti. La legge elenca chiaramente le ipotesi: rigetto, inammissibilità, improcedibilità. La rinuncia non è tra queste.
La Corte, richiamando un suo precedente consolidato (Cass. n. 23175 del 2015), ha affermato che non è possibile un’interpretazione estensiva o analogica della norma. Pertanto, la parte che rinuncia al ricorso non è tenuta al pagamento di alcuna sanzione.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza conferma un principio di notevole importanza pratica. La scelta di rinunciare a un ricorso, magari a seguito di una transazione o di una rivalutazione delle possibilità di successo, non comporta l’aggravio di costi rappresentato dal doppio contributo unificato. Ciò rende la rinuncia al ricorso uno strumento processuale strategicamente vantaggioso per chiudere una lite, evitando non solo una probabile soccombenza nel merito, ma anche una sanzione economica aggiuntiva. Per le parti e i loro legali, questa certezza giuridica è fondamentale per valutare correttamente i costi e i benefici della prosecuzione di un giudizio di impugnazione.
Cosa succede al processo se la parte che ha fatto ricorso decide di ritirarlo e l’altra parte accetta?
Il processo viene dichiarato estinto. Ciò significa che il giudizio si conclude senza una decisione nel merito e la sentenza precedentemente impugnata diventa definitiva.
In caso di rinuncia al ricorso in Cassazione, si deve pagare il ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia, poiché tale obbligo è previsto solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Perché il doppio contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso?
Perché è una misura di carattere eccezionale e sanzionatorio. In quanto tale, deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere estesa a casi non esplicitamente contemplati dalla legge, come appunto la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31499 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31499 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26189-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDICOGNOME, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , domiciliato in ROMA INDICOGNOME presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1650/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/08/2020 R.G.N. 3035/2019;
Oggetto
RINUNCIA
R.G.N. 26189/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/10/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato nullo il licenziamento intimato a COGNOME NOME, in data 24 maggio 2016, dalla RAGIONE_SOCIALE, con condanna di quest’ultima alle pronunce rein tegratorie ed economiche conseguenziali;
avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; ha resistito con
contro
ricorso l’intimato;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
nei termini risulta comunicato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto dal rappresentante della società e dai suoi procuratori nonchØ, per adesione, ai sensi dell’art. 391, u.c., da NOME COGNOME personalmente e dal suo procuratore; pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese;
l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di
misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, Ł di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (per tutte Cass. n. 23175 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4